Carta non recapitata non prova inadempimento della banca né danno risarcibile (ABF Collegio di Napoli n. 1503 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che spedisca la carta di debito all’indirizzo risultante dal contratto e dall’anagrafe interna, previa informativa sulla possibilità di variazione, non tiene una condotta censurabile se lo strumento non viene recapitato. La pretesa del cliente alla riemissione dello strumento integra un facere infungibile, estraneo alla cognizione dell’Arbitro. La domanda risarcitoria è respinta quando il ricorrente non alleghi né provi il pregiudizio subito e il relativo nesso causale, secondo il riparto dell’art. 2697 c.c.

Il Fatto

La ricorrente, intestataria di una carta di debito collegata a un conto corrente, lamentava di non aver mai ricevuto lo strumento. Assumeva che la banca avesse individuato erroneamente l’indirizzo di residenza e che, nonostante le reiterate richieste del 2025, la carta non fosse stata recapitata. Esponeva di aver subito un disservizio prolungato, con impossibilità di prelievi, versamenti e pagamenti online, e di aver dovuto aprire un nuovo conto presso altro gestore con ulteriori spese. Chiedeva quindi l’emissione di una nuova carta e un indennizzo per il pregiudizio subito, inclusi i costi del nuovo rapporto.

L’intermediario ricostruiva tre spedizioni: due per posta ordinaria e una tramite raccomandata, tutte all’indirizzo contrattuale. Allegava il tracking della raccomandata, da cui risultava l’impossibilità di consegna, il contratto di conto corrente con l’art. 8 sulle comunicazioni, l’estratto dell’anagrafe interna e la nota informativa inviata prima della scadenza della carta, con avviso della possibilità di modificare l’indirizzo tramite App. Ribadiva la disponibilità a emettere una nuova carta previa verifica dell’indirizzo e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato la richiesta di rinnovo della carta di debito e la domanda risarcitoria fondata sul dedotto disservizio. La difesa dell’intermediario ha documentato le spedizioni: il 3.4.2025 all’indirizzo in anagrafe, il 16.5.2025 all’indirizzo indicato nel contratto e l’1.9.2025 tramite raccomandata, ancora al medesimo recapito.

Quanto a quest’ultima, il Collegio ha rilevato che il tracking attestava l’impossibilità di consegna. Il contratto del 22.4.2020 prevedeva, all’art. 8, che le comunicazioni fossero effettuate all’indirizzo indicato nel contratto o fatto conoscere per iscritto dalla cliente. L’indirizzo utilizzato coincideva con quello contrattuale, confermato dall’anagrafe interna, ove la ricorrente risultava censita dal 2016. La banca aveva inoltre dimostrato di aver avvisato la cliente, prima della scadenza, della possibilità di variare l’indirizzo tramite App.

La doglianza della ricorrente, secondo cui l’indirizzo presentava un errore tale da determinare il ritorno al mittente della raccomandata, è stata smentita. L’indirizzo non risultava errato: era quello indicato dalla stessa cliente. L’unica differenza riguardava l’omessa indicazione della “Scala G”, precisazione fornita dalla ricorrente soltanto nel reclamo del 9.9.2025, quindi successivamente alle spedizioni.

Su queste basi il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile nella parte rivolta a ottenere un facere infungibile, quale la riemissione dello strumento di pagamento, rimarcando peraltro che l’intermediario aveva rinnovato la disponibilità a ripetere la spedizione al luogo precisato dalla ricorrente. Nel merito ha escluso una condotta censurabile della banca, risultando provate le spedizioni e la correttezza dell’indirizzo.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha osservato che la ricorrente non aveva allegato né provato alcun pregiudizio concretamente subito per effetto delle vicende narrate, con conseguente rigetto della pretesa in applicazione del criterio dell’onere della prova. Il ricorso non è stato quindi accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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