Recesso del cliente chiude il conto e addebiti successivi illegittimi (ABF Collegio di Roma n. 1 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso dal contratto di conto corrente è una dichiarazione recettiva del cliente che produce l’estinzione del rapporto per il solo fatto di essere ricevuta dall’intermediario, indipendentemente dalla sussistenza di un saldo negativo del conto. In mancanza di una diversa previsione contrattuale, il rapporto deve essere chiuso entro il termine residuale di sessanta giorni stabilito dall’art. 1855 c.c.. Gli addebiti di spese, commissioni e interessi maturati dopo il momento di efficacia del recesso sono illegittimi e vanno restituiti. La richiesta di indennizzo per il disservizio, letta in chiave sostanziale come domanda risarcitoria, è accolta solo nei limiti delle voci provate.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva alla banca la chiusura del conto corrente, versando la somma necessaria a ripianare le passività e riconsegnando le carte collegate. L’intermediario non dava seguito alla richiesta e attivava il recupero di una somma per un asserito sconfino. Il cliente lamentava la violazione del principio di buona fede esecutiva e delle disposizioni dell’art. 125-bis, co. 5, d.lgs. n. 385/1993, chiedendo l’esecuzione del recesso dalla prima richiesta, la decurtazione degli addebiti successivi e un indennizzo per il disservizio.

La banca eccepiva di avere nel frattempo chiuso il conto e di avere rimborsato le spese di ricorso. Sosteneva che a giugno 2024 i ricorrenti non avessero firmato alcuna richiesta di chiusura e che il conto continuasse a essere utilizzato. Contestava inoltre la richiesta di indennizzo perché priva di prova.

La motivazione del Collegio

Sulla domanda di chiusura il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’intermediario, alle cui dichiarazioni si attribuisce valore di autenticità, aveva dedotto di avere chiuso il conto, e dalla documentazione risultava l’estinzione alla data del 7.7.2025.

Quanto all’indennizzo, il Collegio lo ha riqualificato in chiave sostanziale come domanda risarcitoria per i danni prodotti dalla chiusura tardiva. Dalle evidenze in atti risultava che la comunicazione di recesso contenuta nel reclamo del 21.3.2025 era stata effettivamente ricevuta dalla banca, mentre non vi era prova del ricevimento di una precedente e-mail del 25.11.2024.

In mancanza di riferimenti contrattuali, e applicando il termine residuale di sessanta giorni dell’art. 1855 c.c., il conto avrebbe dovuto essere chiuso non oltre il 4.4.2025. Il Collegio ha ribadito che la cessazione del rapporto si produce per effetto della dichiarazione recettiva del cliente, indipendentemente dalla sussistenza di un saldo negativo, richiamando la propria decisione n. 1409/2022.

Ne sono derivati l’illegittimità degli addebiti successivi al momento di efficacia del recesso e la condanna della banca alla restituzione di quanto versato per le spese maturate dopo il 21.3.2025, per un totale di € 19,19, di cui € 16,00 per canoni mensili e € 3,18 per interessi debitori. Null’altro è stato riconosciuto, non essendo stati provati né allegati danni ulteriori. Il Collegio ha inoltre disposto il contributo alle spese della procedura a carico dell’intermediario e il rimborso alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1855 c.c.

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