Nessun obbligo della banca di informare sui limiti all’uso del contante (ABF Collegio di Milano n. 3255 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il D.lgs. n. 231/2007 pone in capo agli intermediari specifici obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, ma non anche un obbligo di segnalare alla clientela la potenziale irregolarità di una determinata operazione. Gli obblighi di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. non si estendono fino a ricomprendere una piena informativa sui doveri e divieti posti dalla legge direttamente in capo al cliente. In ogni caso, la violazione di tali doveri da parte del cliente assume rilievo prevalente e assorbente rispetto a eventuali carenze informative dell’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente vende la propria autovettura a un privato e, nello stesso giorno, si reca con l’acquirente presso una filiale dell’intermediario per eseguire il pagamento del prezzo. Secondo la prospettazione della cliente, l’addetto allo sportello assicura che il versamento in contanti di € 6.800,00 sul conto corrente può essere eseguito senza criticità e suggerisce di indicare come causale la dicitura “Compravendita auto”. Il passaggio di proprietà viene formalizzato presso l’ACI nella medesima giornata.
Qualche giorno dopo, una dipendente contatta la cliente sostenendo che l’operazione non è conforme alla normativa antiriciclaggio. Nel novembre 2024 l’Ufficio Antiriciclaggio contesta la violazione del D.lgs. n. 231/2007 e irroga una sanzione amministrativa di € 2.000,00 oltre € 5,00 di spese, che la ricorrente versa. La cliente chiede quindi il risarcimento del danno pari all’importo sanzionato, sostenendo che l’errata informazione ricevuta allo sportello ha determinato la scelta del pagamento in contanti. L’intermediario contesta l’addebitabilità del proprio comportamento e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nel contestato rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017 di attuazione della direttiva 2015/849/UE, e dei principi di correttezza e buona fede contrattuale. La cliente assume che tali norme imporrebbero agli intermediari un dovere di diligenza informativa e consulenziale, richiamando anche l’art. 1176, comma 2, c.c. e la diligenza qualificata del professionista.
Il Collegio rileva anzitutto un profilo di contraddittorietà nella prospettazione: nel ricorso la cliente contesta di avere ricevuto rassicurazioni dal funzionario, mentre nelle repliche si limita ad affermare di non avere avuto adeguata informazione. Su questa base verifica poi la fattispecie concreta. Il pagamento in contanti di € 6.900,00 avviene il 29.08.2024, quando il limite per le transazioni commerciali era fissato in € 3.000,00 ex art. 49 D.lgs. 231/2007: il superamento del limite è quindi incontestabile, e da esso è derivata la sanzione di € 2.000,00 e € 5,00, provata come pagata.
Il passaggio centrale della decisione riguarda però la ripartizione degli obblighi. Il D.lgs. n. 231/2007 impone agli intermediari specifici obblighi, tra cui quelli di segnalazione delle operazioni sospette (artt. 41 e ss.), ma non un obbligo di segnalare alla clientela la potenziale irregolarità di una determinata operazione. Il Collegio esclude poi che gli obblighi di correttezza e buona fede degli artt. 1175 e 1375 c.c. possano spingersi sino a ricomprendere una piena informativa sui doveri e divieti posti dalla legge direttamente in capo al cliente.
La ragione decisiva è di carattere attributivo: deve ritenersi prevalente e assorbente la violazione dei doveri incombenti anzitutto sul cliente e a lui imputabili. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento (Collegio di Milano, decisioni n. 22026/2019 e n. 11501/2016; Collegio di Bari, decisione n. 23154/2018) e dichiara di non avere ragione di discostarsene. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede