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  • Art. 484 c.c. Accettazione col beneficio d’inventario

    L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del…

  • Art. 485 c.c. Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni

    Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal giudice di pace del luogo in cui…

  • Art. 486 c.c. Poteri

    Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità. Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio. L’art. 486 c.c. consente al chiamato di stare in giudizio…

  • Art. 487 c.c. Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni

    Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 485;…

  • Art. 488 c.c. Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria

    Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice. L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione. L’art. 488 c.c. costituisce una norma di…

  • Art. 489 c.c. Incapaci

    I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione. L’art. 489 c.c. protegge minori, interdetti e inabilitati dalle conseguenze di…

  • Art. 490 c.c. Effetti del beneficio d’inventario

    L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Conseguentemente: 1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; 2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei…

  • Art. 491 c.c. Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

    L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave. L’art. 491 c.c. fissa lo standard di diligenza con cui l’erede beneficiato deve amministrare i beni ereditari durante la fase di liquidazione, attenuando il criterio ordinario di responsabilità in suo favore. Cosa prevede l’articolo 491 c.c. La norma stabilisce che…

  • Art. 492 c.c. Garanzia

    Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari. L’art. 492 c.c. introduce uno strumento cautelare a disposizione dei creditori ereditari e dei legatari:…

  • Art. 493 c.c. Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione

    L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario. L’art. 493…

  • Art. 494 c.c. Omissioni o infedeltà nell’inventario

    Dal beneficio d’inventario decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti. Per comprendere la portata dell’art. 494 c.c. è necessario muovere dalla funzione sistemica che l’inventario assolve nell’accettazione beneficiata: essendo lo strumento che perimetra l’attivo e il…

  • Art. 495 c.c. Pagamento dei creditori e legatari

    Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’art. 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i…

  • Art. 496 c.c. Rendimento del conto

    L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede. L’art. 496 c.c. completa il quadro degli obblighi che gravano sull’erede beneficiato durante l’amministrazione del patrimonio ereditario: non basta amministrare con la diligenza richiesta dall’art. 491 c.c., occorre anche rendere conto di come…

  • Art. 497 c.c. Mora nel rendimento del conto

    L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo. Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è…

  • Art. 498 c.c. Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione

    Qualora entro il termine indicato nell’art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari. A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del…

  • Art. 499 c.c. Procedura di liquidazione

    Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che…

  • Art. 500 c.c. Termine per la liquidazione

    L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione. L’art. 500 c.c. si colloca all’interno della disciplina della liquidazione dell’eredità beneficiata e attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di assegnare un termine all’erede per compiere le attività liquidatorie…

  • Art. 501 c.c. Reclami

    Art. 501 c.c. — Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione,…

  • Art. 502 c.c. Pagamento dei creditori e dei legatari

    Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede. La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione. I creditori e…

  • Art. 503 c.c. Liquidazione promossa dall’erede

    Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti. Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.