-
Art. 504 c.c. Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
-
Art. 505 c.c. Decadenza dal beneficio
L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500, decade dal beneficio d’inventario. Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’art. 503, dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue…
-
Art. 506 c.c. Procedure individuali
Art. 506 c.c. — Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’art. 498 c.c., non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione…
-
Art. 507 c.c. Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
Art. 507 c.c. — L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’art. 498 c.c., dare avviso…
-
Art. 508 c.c. Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti. Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni. Le attività che residuano,…
-
Art. 509 c.c. Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può…
-
Art. 510 c.c. Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
Art. 510 c.c. — L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione. La norma coordina la posizione di più chiamati alla stessa eredità quando il beneficio d’inventario è attivato solo da uno di…
-
Art. 511 c.c. Spese
Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità.
-
Art. 513 c.c. Separazione contro i legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.
-
Art. 514 c.c. Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
Art. 514 c.c. — I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l’hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti. Fuori di…
-
Art. 515 c.c. Cessazione della separazione
L’erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.
-
Art. 516 c.c. Termine per l’esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione.
-
Art. 517 c.c. Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale. La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione, il quale ordina l’inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi. Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende…
-
Art. 518 c.c. Separazione riguardo agli immobili
Art. 518 c.c. — Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d’ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se è conosciuto, e dichiarando che…
-
Art. 519 c.c. Dichiarazione di rinunzia
Art. 519 c.c. — La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha…
-
Art. 520 c.c. Rinunzia condizionata, a termine o parziale
Art. 520 c.c. — È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte. La disciplina sanziona con la nullità tre distinte fattispecie: la rinunzia all’eredità sottoposta a condizione — sospensiva o risolutiva —, quella sottoposta a termine — iniziale o finale —, e la rinunzia parziale. Le tre sanzioni, pur…
-
Art. 521 c.c. Retroattività della rinunzia
Art. 521 c.c. — Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552. Fino a che non si verifichi un fatto preclusivo —…
-
Art. 522 c.c. Devoluzione nelle successioni legittime
Art. 522 c.c. — Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse. La norma…
-
Art. 523 c.c. Devoluzione nelle successioni testamentarie
Art. 523 c.c. — Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677. La norma individua, in successione testamentaria, la sequenza dei…
-
Art. 524 c.c. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Art. 524 c.c. — Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.…