Diniego di sanatoria edilizia vincolato e irrilevanza del preavviso di rigetto (Cons. Stato n. 9652 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria edilizia è provvedimento vincolato, privo di margini di discrezionalità amministrativa o tecnica, perché l’amministrazione si limita a verificare lo stato di fatto rispetto alla disciplina urbanistica. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è idonea a determinare l’annullamento del diniego solo se il privato indichi gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento. In mancanza di tale allegazione trova applicazione l’art. 21-octies, comma secondo, della legge n. 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La previsione delle NTA che consente l’accorpamento dei fondi limitrofi ai fini del computo dell’indice di edificabilità, dettata per gli edifici agricoli, non è estensibile agli impianti di tipo artigianale in assenza di espresso richiamo.

Il Fatto

Gli appellanti, proprietari di un’area già impegnata nella coltivazione di una cava, hanno impugnato davanti al TAR Basilicata il diniego comunale opposto all’istanza di accertamento di conformità relativo a un capannone ad uso artigianale, oltre alle disposizioni delle NTA del PRG richiamate nel provvedimento. Il primo giudice ha respinto il ricorso con sentenza n. 352/2023, dalla quale è stato proposto appello.

Il manufatto, esteso per 15.238 mq. con volumetria quasi doppia rispetto a quella assentita, presentava anche opere interne e mutamento di destinazione d’uso in variazione essenziale. La natura abusiva dell’immobile era già stata accertata con una precedente pronuncia della Sezione, che aveva respinto il ricorso avverso l’ordine di demolizione. La questione arriva così al Consiglio di Stato sul diniego di sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento. Richiamando un orientamento consolidato, la Sezione ribadisce che il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle garanzie partecipative, ma deve indicare gli elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto mutare l’esito. Nella specie gli appellanti non hanno valorizzato circostanze decisive, sicché opera il principio dell’art. 21-octies: il diniego di sanatoria è atto del tutto vincolato per le ragioni esposte negli atti presupposti.

La Corte conferma la natura vincolata del provvedimento, richiamando la giurisprudenza secondo cui il diniego difetta di qualsivoglia elemento di discrezionalità, dovendo l’amministrazione operare una mera verificazione dello stato di fatto rispetto alle prescrizioni urbanistiche. Né rileva la rapidità della determinazione negativa, perché il Comune aveva già approfondito la vicenda in provvedimenti precedenti.

Sul secondo motivo, concernente l’accorpamento dei fondi limitrofi, il Collegio ricostruisce l’art. 13 delle NTA. Il punto 13.3 prevede l’accorpamento dei terreni ricadenti entro un raggio di 1.000 metri, ma esclusivamente per gli edifici adibiti ad attività agricola; il punto 13.7, dedicato agli impianti artigianali, non richiama quella previsione. La circostanza è confermata dal punto 13.8, che estende espressamente il richiamo al comma 3 per gli interventi residenziali: dove il legislatore comunale ha voluto richiamare la norma lo ha detto.

Quanto alla censura sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla cessione di cubatura, la Corte osserva che le considerazioni del primo giudice costituiscono un obiter dictum. Richiamando la sentenza n. 4417/2022, rileva che la giurisprudenza ammette che gli strumenti urbanistici vietino in via diretta tali operazioni per alcune aree. Il quarto e il quinto motivo sono superati a monte dall’impossibilità di applicare la cessione di cubatura agli impianti artigianali; per completezza, la capacità edificatoria dei fondi risultava già sfruttata con precedenti sanatorie, senza che gli appellanti ne abbiano precisato la residua entità.

L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con condanna degli appellanti alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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