Obbligo di gara e proroga tecnica per scarsità della risorsa pubblica (TAR Lazio n. 15667 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche costituiscono una risorsa limitata, la cui assegnazione deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica in applicazione della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 11 della legge n. 214/2023. La partecipazione procedimentale degli esercenti interessati, pur doverosa, non attribuisce alcun diritto al mantenimento della postazione originariamente assegnata né alla ricollocazione automatica, esaurendosi in un risultato amministrativo non conformato. Il riconoscimento normativo del carattere storico di una categoria di operatori non comprime il potere di pianificazione del Comune, che resta connotato da ampi margini di discrezionalità in relazione alle mutevoli esigenze di interesse pubblico. È legittima la proroga tecnica delle concessioni superstiti, funzionale a evitare soluzioni di continuità del servizio nelle more dello svolgimento delle gare.

Il Fatto

Gli esercenti del commercio su aree pubbliche appartenenti al c.d. Turno A/2 della rotazione, noti come urtisti e dediti alla vendita di oggetti religiosi e souvenirs nel centro storico, hanno impugnato la nota municipale del 18 novembre 2025 recante le risultanze delle conferenze di servizi, la determinazione di attuazione del Piano municipale del commercio e la determinazione capitolina di proroga tecnica delle concessioni a rotazione in scadenza al 31 dicembre 2025.

Essi lamentavano la riduzione drastica delle postazioni loro riservate e assumevano la violazione delle garanzie partecipative, l’elusione dei giudicati formatisi sulla vicenda e la contraddittorietà rispetto all’ordinanza commissariale adottata per il Giubileo 2025, che aveva escluso la categoria dalle delocalizzazioni. Chiedevano altresì la condanna dell’Amministrazione all’individuazione di nuove postazioni, con nomina di commissario ad acta e astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Negli atti generali di pianificazione la legittimazione sussiste quando le previsioni producono una lesione attuale e diretta della posizione vantata; nella specie la modalità di godimento turnario rende identica la posizione di tutti i ricorrenti e legittima il ricorso collettivo, mentre la riferibilità degli atti al medesimo procedimento giustifica il ricorso cumulativo.

Nel merito, i primi due motivi sono esaminati congiuntamente. Quanto alla partecipazione, la nota del legale degli esercenti del 2 dicembre 2025 dimostra che il contraddittorio procedimentale vi è stato e non avrebbe potuto avere estensione maggiore: la scelta di porre a gara le concessioni non era oggetto di confronto, e la stessa non ha investito con censure dirette tale scelta, concentrandosi sulle conseguenti determinazioni pianificatorie.

La Sezione richiama il proprio precedente sulla rotazione A/1 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3488/2025, secondo cui il giudicato non attribuisce il diritto alla ricollocazione nelle originarie postazioni, né il carattere storico dell’attività può risolversi in un vincolo di immodificabilità del territorio. Le esigenze di sicurezza, qualità della vita e mobilità urbana hanno determinato l’emersione della natura di risorsa limitata del suolo, con conseguente applicazione della disciplina concorrenziale.

Quanto alla proroga, trova applicazione il comma 6 dell’art. 11 della legge n. 214/2023, e non il comma 5: il procedimento di rinnovo si era concluso nel 2021 con l’annullamento d’ufficio degli atti che vi avevano dato avvio, la cui legittimità è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9104/2023. Le concessioni sono dunque scadute ex lege il 31 dicembre 2025.

Non è configurabile alcun legittimo affidamento, poiché i precedenti giudizi avevano reso avvertita la categoria della natura discrezionale del potere comunale. La proroga tecnica risponde alla logica dell’assetto temporaneo in attesa dell’assegnazione mediante gara e non contrasta con il diritto europeo. Le censure relative alla pretesa storicità e al principio di proporzionalità sono infondate, non comportando gli atti la totale inibizione dell’attività. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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