Prelazione agraria: onere della prova della contiguità e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 536 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prelazione agraria, l’attore che agisca per l’accertamento del diritto di prelazione ha l’onere di provare l’oggettiva contiguità tra il proprio fondo e quello oggetto di compravendita. La mancata dimostrazione della natura privata di una strada interclusa tra i due fondi, con la concreta possibilità che essa appartenga al demanio, è di per sé ostativa al riconoscimento del diritto, rendendo inammissibili le censure che si limitino a prospettare una mera rivalutazione delle prove e dei fatti di causa. La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è configurabile nella mera attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività che rientra nel paradigma dell’art. 116 c.p.c.. È altresì inammissibile la censura che, sotto le mentite spoglie della violazione di legge, deduca un’erronea ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito, anziché una violazione della norma di diritto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 2/3/2022, confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente volta all’accertamento del proprio diritto di prelazione agraria ex art. 8 della legge n. 590/1965 e art. 7 della legge n. 817/1971, in relazione ad un fondo ceduto da un soggetto a due acquirenti. Il giudice di merito aveva escluso che l’attore avesse fornito la prova dell’oggettiva contiguità tra il proprio fondo e quello negoziato, essendo emersa l’esistenza di una strada interclusa, della quale l’attore non aveva dimostrato la proprietà. Avverso tale decisione, il soccombente proponeva ricorso per cassazione sulla base di nove motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento ai primi sei motivi, il Collegio ha chiarito che la corte territoriale non aveva accertato la natura demaniale dello stradello, ma si era limitata a rilevare la mancata prova, da parte dell’attore, dell’appartenenza del bene al proprio patrimonio. Tale accertamento, incentrato sull’insufficienza probatoria, non poteva essere superato invocando presunzioni o dichiarazioni negoziali, come il piano strutturale comunale o le indicazioni contenute in un vecchio contratto di compravendita, non idonei a fornire un’attestazione incontrovertibile della natura privata del bene.
La Corte ha quindi stigmatizzato il tentativo del ricorrente di prospettare una rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie, sottolineando che tale attività critica è preclusa in sede di legittimità, dovendo la censura concernere esclusivamente la violazione di specifiche norme di diritto, non la diversa interpretazione del materiale probatorio. È stata, in particolare, giudicata irrilevante la questione della prova della natura pubblica del bene, essendo il thema decidendum incentrato esclusivamente sull’insufficienza probatoria della proprietà privata vantata dall’attore.
In relazione al settimo e all’ottavo motivo, incentrati sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha richiamato il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, secondo cui tale norma è violata solo quando il giudice giudichi sulla base di prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei casi consentiti, e non già quando attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività disciplinata dall’art. 116 c.p.c.. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva denunciato una violazione del paradigma normativo, ma una mera erronea valutazione delle risultanze probatorie.
Quanto al nono motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 7 della legge n. 817/71, non avesse dedotto un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ossia la valutazione del dislivello tra i fondi, attività che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. Tale impostazione, non inquadrabile nell’art. 360 n. 3 c.p.c., non poteva neppure essere vagliata sotto il profilo del vizio di motivazione, non essendo stati rispettati i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c.. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di ciascuna parte controricorrente.
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Nota della Redazione
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