Atto di validazione del PEF endoprocedimentale e non impugnabile (TAR Sicilia n. 2648 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Ente territorialmente competente valida l’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile. Il procedimento di aggiornamento tariffario si articola in due fasi: la prima di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito, la seconda di pertinenza dell’ARERA, cui spetta la verifica della coerenza regolatoria e l’approvazione definitiva delle determinazioni tariffarie. Solo tale approvazione è idonea a produrre una lesione attuale e concreta. L’immediata impugnazione degli atti provvisori di validazione inciderebbe su poteri non ancora esercitati e determinerebbe un’indebita anticipazione della tutela. Il ricorso avverso la sola validazione è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in forza di contratti attuativi stipulati con i Comuni rientranti in due lotti del territorio dell’SRR Palermo Provincia Ovest. Con il ricorso introduttivo ha chiesto l’annullamento della nota con cui l’SRR ha riscontrato le osservazioni alla validazione dell’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, della Determinazione n. 20 del 19.06.2024 con cui il Presidente della stessa SRR ha validato il PEF ai sensi delle deliberazioni ARERA, nonché della deliberazione consiliare comunale di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2024.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle regole del giusto procedimento, del principio di terzietà dell’Ente territorialmente competente e delle prescrizioni delle deliberazioni ARERA, lamentando eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità e difetto di istruttoria. L’SRR si è costituita eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, trattandosi di atto endoprocedimentale, e chiedendo in subordine il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla lettura dell’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che disciplina il procedimento di aggiornamento biennale del PEF articolandolo in due fasi distinte. La prima è di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito, che procede alla validazione dell’aggiornamento predisposto dal gestore. La seconda è di pertinenza dell’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie.
Il Tribunale ha rilevato che la società ha impugnato esclusivamente la determina di validazione dell’ETC, mentre non è oggetto di gravame il provvedimento di approvazione dell’aggiornamento del PEF da parte dell’ARERA, non ancora adottato. Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso, perché gli atti impugnati hanno valenza meramente endoprocedimentale e carattere provvisorio, essendo destinati alla successiva e definitiva approvazione. Essi non sono quindi immediatamente lesivi né autonomamente impugnabili.
Il Collegio ha aderito all’orientamento richiamato da entrambe le parti, fondato su Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024, secondo cui l’approvazione delle tariffe è funzione svolta in modo unitario e uniforme dall’ARERA. L’immediata impugnazione degli atti provvisori di validazione inciderebbe su poteri non ancora esercitati. Il Giudice di appello ha inoltre evidenziato che ritenere impugnabili i soli atti dell’ARERA condurrebbe a concentrare le eventuali impugnazioni avanti un unico Giudice.
Il Tribunale ha sottolineato che l’attività di approvazione dell’ARERA non è meramente formale, ma sostanziale: essa verifica la coerenza regolatoria della documentazione nella sua interezza e controlla anche la correttezza dell’equilibrio della gestione verificato in precedenza dall’ente di governo di ambito. Quanto ai precedenti che avevano ritenuto immediatamente impugnabile l’atto di validazione, il Collegio ne ha circoscritto la portata a fattispecie peculiari, estranee al caso esaminato.
La declaratoria di inammissibilità ha assorbito ogni ulteriore profilo. L’esito in rito e la peculiarità della fattispecie hanno giustificato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.