Prescrizione del reato penale e autonomia dell’illecito disciplinare militare (TAR Emilia-Romagna n. 64 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale di annullamento della condanna per intervenuta prescrizione del reato non ha efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen., poiché non contiene alcun accertamento, nemmeno implicito, che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale. L’Amministrazione può quindi utilizzare gli accertamenti svolti in sede penale a fini istruttori, senza doverli ripetere, e valutare autonomamente i medesimi fatti sul piano disciplinare. La responsabilità disciplinare del militare è autonoma rispetto a quella penale e prescinde dall’individuazione di una specifica norma di condotta violata, potendo fondarsi sulla lesione dei doveri di servizio e disciplina. Resta fermo che i fatti non definitivamente acclarati in sede penale devono formare oggetto di adeguata istruttoria in sede disciplinare, con un sufficiente grado di certezza.
Il Fatto
Un maresciallo capo dei Carabinieri, in servizio presso una stazione, è stato sottoposto a procedimento disciplinare per una condotta tenuta tra il 2012 e il 2013: aveva elevato personalmente, e fatto elevare a militari a lui subordinati, un numero abnorme di contravvenzioni per divieto di sosta su un’area destinata al carico e scarico, nei confronti in prevalenza dei clienti di un esercizio commerciale prospiciente, con cui erano insorti contrasti. I fatti erano stati qualificati come abuso d’ufficio e il militare era stato condannato in primo e in secondo grado; la Cassazione aveva poi annullato senza rinvio la condanna perché il reato era estinto per prescrizione.
L’Arma, conosciuta la sentenza, ha ritenuto la condotta comunque rilevante sul piano disciplinare e ha irrogato la sanzione della consegna per cinque giorni, confermata in sede di ricorso gerarchico. Il ricorrente ha impugnato la sanzione, il verbale di conferma, il rigetto del ricorso gerarchico e il diniego di avanzamento in carriera, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 323 cod. pen. e dell’art. 23 del d.l. n. 76/2020, per non avere l’Amministrazione individuato la specifica regola di condotta violata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce anzitutto il perimetro della contestazione: il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare esclusivamente per i fatti qualificati come abuso d’ufficio, e non anche per gli ulteriori addebiti per i quali era intervenuta assoluzione perché i fatti non sussistono. Il richiamo alle assoluzioni è quindi fuori fuoco.
Sul punto centrale, il Tribunale richiama l’art. 653 cod. proc. pen., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione solo quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso. La pronuncia della Cassazione si è invece limitata ad annullare la condanna perché il reato è estinto per prescrizione. L’inciso in cui la Suprema Corte dà conto dell’orientamento secondo cui la violazione del principio di imparzialità non integra di per sé il requisito della violazione di legge, e che la pluralità di indirizzi non rende manifestamente infondata la doglianza, ha tenore meramente dubitativo e non costituisce accertamento.
Da qui la conseguenza: nelle ipotesi di estinzione del reato per prescrizione non si forma alcun giudicato assolutorio e l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti penali senza ripeterli, salva la possibilità per il dipendente di addurre elementi di oggettivo spessore, da ponderare adeguatamente. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato e ritiene che l’Arma abbia fatto buon uso delle regole dell’azione disciplinare, valutando un profilo diverso e autonomo rispetto alla responsabilità penale esclusa per prescrizione.
Il Tribunale precisa poi che i fatti non acclarati in sede penale devono formare oggetto di adeguata istruttoria in sede disciplinare, che può concludersi con sanzione solo ove raggiunga sufficiente certezza (richiamando TAR Napoli, sentenza n. 3451/2018). Nel caso concreto, però, il ricorrente non censura l’adeguatezza dell’istruttoria nel merito, ma si limita a sostenere che l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare la regola comportamentale violata.
La censura non convince. Anche un’assoluzione perché il fatto non costituisce reato non escluderebbe a priori l’illecito disciplinare, che ricorre ogni volta in cui il dipendente non osservi gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva, dalla legge o dal codice di comportamento. Per il militare, l’art. 1352 del codice dell’ordinamento militare qualifica illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina. L’addebito ha quindi correttamente valorizzato la contrarietà del comportamento ai principi di imparzialità, moralità e rettitudine e la lesione del prestigio dell’Istituzione. Quanto all’omessa pronuncia sul ricorso gerarchico, il Tribunale rileva che il provvedimento di rigetto dedica specificamente un passaggio a confutare tale doglianza. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 323 c.p. – Articolo abrogato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114
- Art. 653 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale