Validazione PEF rifiuti endoprocedimentale: impugnabile solo l’atto ARERA (TAR Puglia n. 810 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario da parte dell’Ente Territorialmente Competente costituisce atto endoprocedimentale a effetti interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta all’ARERA, cui compete una verifica di coerenza regolatoria sostanziale e non meramente formale. Ne deriva che gli eventuali vizi dell’atto di validazione possono essere fatti valere solo insieme all’impugnazione della determinazione conclusiva del procedimento. L’eventuale annullamento del primo atto è privo di effetto caducante, perché la determinazione finale non si pone come inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, richiedendo nuove e ulteriori valutazioni di interessi. Il ricorso proposto in via anticipata avverso il solo atto di validazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

La ricorrente, società operante nel settore, impugnava la determina n. 135 del 4 giugno 2024 con cui l’AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune della provincia. Contestava inoltre la relazione di validazione, i files di calcolo e la delibera comunale di approvazione della TARI per l’anno 2024.

Deduceva un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni funzionali all’aggiornamento, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche alla luce dell’inflazione registratasi tra il 2020 e il 2022 e del conseguente squilibrio delle gestioni negli anni 2022 e 2023. Il Comune e l’Agenzia si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile definizione in rito, ha scrutinato anzitutto il tema della inammissibilità per difetto di interesse, in coerenza con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015. La questione è stata ritenuta preliminare rispetto a ogni esame di merito.

Dalla lettura dell’atto impugnato insieme all’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021 emerge la natura endoprocedimentale della validazione. L’art. 8.4 della delibera attribuisce all’Autorità il potere di approvazione finale dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, previa verifica della coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.

La possibilità di impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è, secondo il Collegio, di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, quali atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. Nel caso concreto manca un simile presupposto.

L’eventuale annullamento della validazione non travolge la determinazione conclusiva, perché questa non si pone come inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di nuove valutazioni di interessi, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012. Solo impugnando l’approvazione della tariffa da parte di ARERA, insieme agli eventuali atti preparatori, l’interesse della ricorrente potrà essere concretamente soddisfatto. Il Collegio richiama inoltre l’orientamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024, che esclude un deficit di tutela anche in caso di inerzia dell’Autorità, essendo esperibili i rimedi contro il silenzio inadempimento.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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