Validazione PEF rifiuti: impugnabile solo l’atto finale ARERA (TAR Puglia n. 836 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, adottato dall’Ente Territorialmente Competente ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021, ha natura endoprocedimentale e produce effetti lesivi soltanto interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta all’Autorità di regolazione, che verifica la coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi con un vaglio non meramente formale. Ne deriva che i vizi della validazione devono essere fatti valere unitamente all’impugnazione della determinazione conclusiva, non essendo configurabile un annullamento ad effetto caducante dell’atto finale. Il ricorso proposto avverso il solo atto di validazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la determina n. 395 del 5 luglio 2024, con cui AGER Puglia ha validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune, nonché la precedente determina n. 144 del 7 giugno 2024 e la delibera consiliare di approvazione della TARI 2024. Deduce un difetto di istruttoria e di motivazione nella individuazione dei costi e delle detrazioni, e la violazione del principio del full recovery cost, anche in ragione dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022, che avrebbe determinato uno squilibrio nelle gestioni degli anni 2022 e 2023.

Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa, questione oggetto anche di specifica eccezione. La controversia arriva quindi alla decisione sul preliminare tema della ammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto, in coerenza con i principi dell’Adunanza Plenaria espressi dalle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015, la questione della possibile inammissibilità per difetto di interesse, ritenendola sussistente.

Dall’esame dell’atto impugnato, letto con l’art. 1, comma 527, l. 27 dicembre 2017, n. 205 e con gli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021, emerge la qualificazione dell’atto di validazione come endoprocedimentale “ad effetti interinali”. L’art. 8.4 della delibera n. 363 attribuisce infatti all’Autorità di regolazione il potere di approvazione finale della tariffa: essa verifica la coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi e, in caso di esito positivo, approva l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389 del 2023.

L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è, secondo il Collegio, di carattere eccezionale, ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale (Cons. Stato, VII, n. 9675 del 3 dicembre 2024). I vizi della validazione potranno quindi essere dedotti solo insieme alla censura dell’atto conclusivo, poiché il suo annullamento non avrebbe effetto caducante: l’invalidità caducante ricorre solo quando l’atto successivo sia inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza nuove valutazioni di interessi (Cons. Stato, VI, n. 2482 del 2011; Cons. Stato, V, n. 2530 del 2012). Nel caso di specie, la discrezionalità della valutazione finale di ARERA esclude tale configurazione.

Il Collegio richiama il recente orientamento del Consiglio di Stato (n. 9788 del 6 dicembre 2024), che privilegia la tesi della non immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo: l’approvazione delle tariffe è funzione unitaria dell’ARERA, la determinazione provvisoria è soggetta a conguaglio e un sindacato intermedio inciderebbe su un potere non ancora esercitato. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario. Anche in caso di inerzia di ARERA resta esperibile il rimedio contro il silenzio inadempimento.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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