Validazione del PEF endoprocedimentale e difetto di interesse (TAR Puglia n. 837 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario adottato dall’Ente Territorialmente Competente ex art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021 ha natura endoprocedimentale ad effetti interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta all’Autorità di regolazione, che esercita un vaglio di coerenza regolatoria sostanziale e non meramente formale. Ne deriva che i vizi della validazione possono essere fatti valere solo insieme all’impugnazione della determinazione conclusiva, non essendo configurabile alcun effetto caducante del previo annullamento. Il ricorso proposto avverso il solo atto di validazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

Due società ricorrenti impugnavano davanti al TAR Puglia la determina con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 riferito a un Comune, unitamente alla relazione di validazione e alla deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI per il 2024, quest’ultima per illegittimità derivata.

Le ricorrenti lamentavano un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche alla luce dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022 e del conseguente squilibrio delle gestioni. Il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha affrontato anzitutto il tema della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in coerenza con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015 e in applicazione degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c.

Dalla lettura dell’atto impugnato insieme all’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021 emerge che la validazione è atto endoprocedimentale ad effetti interinali. L’art. 8.4 della delibera attribuisce infatti all’Autorità di regolazione il potere di approvazione finale della tariffa, previa verifica di coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.

Ne consegue che l’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è di carattere eccezionale e ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. L’eventuale annullamento della validazione sarebbe privo di effetto caducante, poiché l’atto successivo non costituisce inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, mancando la necessaria assenza di nuove valutazioni di interessi, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, n. 9788 del 2024, che privilegia la tesi della non immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, sia per l’impatto che la tesi contraria avrebbe sui poteri non ancora esercitati dall’ARERA, sia per ragioni di uniformità del sindacato. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario e non è riconducibile alla sola validazione provvisoria del PEF.

Da ultimo, anche in caso di protratta inerzia dell’Autorità, non vi sarebbe alcun deficit di tutela, potendo la parte reagire con i rimedi contro il silenzio inadempimento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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