Localizzazione di opera pubblica: sindacato giurisdizionale su istruttoria, motivazione e incompetenza della Giunta (TAR Lombardia n. 3927 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte relative alla localizzazione di un’opera pubblica, pur espressive di ampia discrezionalità amministrativa, restano sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’illogicità, del travisamento dei fatti e della contraddittorietà delle valutazioni, nonché dell’avvenuta considerazione di tutti gli interessi coinvolti e, segnatamente, di quelli sacrificati. La delibera di localizzazione deve essere supportata da un’istruttoria adeguata e da una motivazione che dimostri l’effettiva ponderazione degli interessi privati incisi, anche in applicazione del principio di proporzionalità, non potendo l’amministrazione limitarsi a formule tautologiche o stereotipate. La valutazione è ancorata al principio tempus regit actum, con riferimento al momento in cui la scelta è stata assunta, restando irrilevanti gli accadimenti sopravvenuti. Il vizio di incompetenza relativa di un provvedimento adottato da organo diverso da quello competente ha carattere prioritario e assorbente e non è sanato dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990 quando l’atto sia espressione di scelta ampiamente discrezionale.
Il Fatto
Alcuni condomini del Supercondominio Montelegnone hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Lecco che aveva localizzato un nuovo terminal bus in un’area condominiale, asservita ad uso pubblico e destinata a verde, apponendovi il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarando la pubblica utilità dell’opera. Conseguentemente, hanno impugnato il decreto di esproprio e, con motivi aggiunti, la delibera con cui la Giunta comunale, all’esito di un riesame disposto in sede cautelare dal TAR, aveva confermato la scelta localizzativa sulla base di uno studio del Politecnico di Milano. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la scelta localizzativa fosse ormai consolidata con la delibera endoprocedimentale del 2023, e l’infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, chiarendo che la delibera n. 128/2023 aveva natura di atto endoprocedimentale, in quanto recava l’approvazione di un mero progetto preliminare e la proposta al Consiglio comunale, senza integrare una scelta localizzativa lesiva. Ne deriva che la localizzazione è contestabile solo ora, in quanto ha condotto all’adozione di provvedimenti lesivi.
Nel merito, il Collegio ha ribadito che la sindacabilità delle scelte localizzative è limitata ai casi di illogicità, travisamento e contraddittorietà, ma ha precisato che l’amministrazione è comunque tenuta a dimostrare di aver valutato tutti gli interessi coinvolti, in particolare quelli sacrificati. Nel caso di specie, la delibera di localizzazione risultava viziata da difetto di istruttoria e di motivazione: il provvedimento evidenziava solo le criticità dell’area originaria e le potenzialità del progetto, senza operare alcun concreto bilanciamento con gli interessi dei condomini, il cui sacrificio era stato radicale e non ponderato. Anche la risposta alle osservazioni dei privati era inadeguata, fondata su locuzioni tautologiche e sul richiamo a criteri non chiariti, senza alcuna seria valutazione delle aree alternative.
La corte ha poi rilevato che il deficit istruttorio era emerso anche dalla condotta successiva del Comune, il quale, in esecuzione dell’ordinanza cautelare che imponeva il riesame, aveva convocato i ricorrenti chiedendo loro di esporre obiezioni e proposte alternative, senza aver prima svolto alcun approfondimento. Ciò ha confermato l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale, con conseguente annullamento in via derivata del decreto di esproprio.
Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, il TAR ha accolto la censura di incompetenza relativa della Giunta comunale. La scelta localizzativa, la modifica del piano dei servizi e l’apposizione del vincolo espropriativo sono riservate al Consiglio comunale, mentre la Giunta è titolare solo di un potere di proposta. La delibera di riesame del 29.12.2025, che ha confermato la localizzazione, avrebbe dovuto pertanto essere adottata dal Consiglio. Il vizio di incompetenza ha carattere prioritario e assorbente e preclude ogni valutazione sul merito, non essendo applicabile l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, trattandosi di atto espressivo di ampia discrezionalità e non di natura vincolata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.