Riserva di posti in concorso pubblico e correzione del quesito d’esame (TAR Lazio n. 10559 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la mancata valutazione di un titolo di riserva dichiarato dal candidato non determina l’illegittimità degli atti di gara qualora il riconoscimento di tale titolo non consenta comunque all’interessato di collocarsi in posizione utile nella quota dei posti riservati. Quanto alla prova scritta, la correttezza della risposta a un quesito d’esame va valutata esclusivamente sulla base del dato testuale della norma espressamente richiamata nel quesito stesso, senza che rilevi l’ambiguità interpretativa prospettata dal candidato laddove la formulazione della domanda ricalchi fedelmente la fattispecie normativa di riferimento.

Il Fatto

Un candidato partecipava alla selezione pubblica per l’assunzione di 2.700 unità nel profilo di funzionario giuridico-tributario presso l’Agenzia delle Entrate, per la Direzione Regionale Sicilia, impugnando la graduatoria finale. Il ricorrente lamentava, in primo luogo, la mancata valorizzazione del servizio civile universale svolto come titolo di riserva, dichiarato in sede di domanda; in secondo luogo, contestava la correzione del quesito n. 28 della prova scritta, ritenendo corretta una risposta diversa da quella indicata dall’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la sussistenza della propria giurisdizione, richiamando il recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui essa ricorre quando non è in discussione il mancato riconoscimento di un titolo ai fini dell’accesso alla riserva, ma la pretesa di vedere considerato un servizio dichiarato e pacificamente posseduto, nonostante l’erronea compilazione della domanda.

Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. L’Amministrazione ha dimostrato che, anche riconoscendo il titolo di riserva, il ricorrente non si sarebbe collocato in posizione utile nella quota di posti riservati, pari a 25 candidati. A parità di punteggio con l’ultimo riservatario, quest’ultimo risultava in possesso di un ulteriore titolo di preferenza che lo poneva in posizione migliore; analogamente, un altro partecipante, anch’esso in possesso del titolo di riserva e di un titolo di preferenza, avrebbe comunque preceduto il ricorrente. La prova di resistenza così condotta ha escluso la lesività concreta della condotta omissiva.

Quanto al secondo motivo, relativo al quesito n. 28, il Collegio ha respinto l’interpretazione proposta dal ricorrente, ritenendola avulsa dal dato normativo. L’art. 74 del d.P.R. n. 445/2000, al comma 1, qualifica come “violazione dei doveri d’ufficio” la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive; al comma 2, include nella stessa violazione la richiesta e l’accettazione di certificati o atti di notorietà nei casi in cui sussiste l’obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva. La formulazione del quesito riproduceva fedelmente la fattispecie normativa descritta dal comma 2, rendendo corretta la risposta indicata dall’Amministrazione sub c). La tesi del ricorrente, che sosteneva la risposta sub b) riferita all’art. 328 cod. pen., è stata ritenuta oggettivamente errata in quanto non conforme al tenore testuale della norma richiamata nel quesito stesso.

Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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