Valutazioni tecniche della commissione e nozione a contenuto variabile (Cons. Stato n. 6915 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella riservata alla commissione giudicatrice, ma è tenuto a verificarne la plausibilità, la logicità e la coerenza dell’iter argomentativo. Quando la legge di gara impiega una nozione a contenuto variabile, priva di definizione stipulativa, la qualificazione dei fatti è riservata alla commissione e non al giudice. Il sindacato è ammesso nei soli limiti dell’illogicità manifesta, dell’irragionevolezza o dell’evidente travisamento dei presupposti di fatto. L’offerta tecnica va tenuta distinta dalla documentazione che comprova l’esperienza ivi dichiarata. Il soccorso istruttorio processuale è ammesso quando il giudice accerta ciò che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare in sede procedimentale.

Il Fatto

Il CONI ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quadriennale della manutenzione ordinaria e straordinaria dei Centri di Preparazione Olimpica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito, l’appalto è stato aggiudicato a un consorzio cooperativo. Un consorzio concorrente ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso con sentenza n. 22435/2024.

Il consorzio aggiudicatario ha proposto appello principale, articolato in sette motivi, lamentando in particolare l’ultra petizione e l’indebito sindacato sostitutivo sulle valutazioni della commissione. Il consorzio concorrente ha resistito e proposto appello incidentale, relativo all’attribuzione dei punti per una certificazione di qualità posseduta da una sola consorziata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi su due questioni di fondo: i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali della commissione e l’interpretazione del disciplinare. Sul primo punto, il Consiglio di Stato rileva che il TAR ha operato un sindacato di tipo sostitutivo, sovrapponendo la propria valutazione a quella dell’amministrazione.

Il giudice può ripercorrere l’iter logico dell’amministrazione per verificarne la coerenza, ma non può anteporre la propria idea tecnica al giudizio non erroneo né illogico dell’organo competente. Trattandosi di discrezionalità tecnica, la valutazione è sindacabile nei soli limiti dell’illogicità della soluzione o dell’evidente travisamento dei presupposti, secondo il richiamo a Consiglio di Stato sez. V, 17 aprile 2025, n. 3345.

Il Collegio qualifica la nozione di impianto “di primaria importanza” come nozione a contenuto variabile, priva di definizione stipulativa nel bando. La qualificazione dei fatti mediante giudizio di valore spetta dunque alla commissione, non al giudice. Né il disciplinare contiene una definizione compiuta del requisito, né l’attività della commissione si riduceva a un mero accertamento in concreto.

Il TAR ha inoltre confuso l’offerta tecnica con la comprova dell’esperienza pregressa. Tale equivoco si riverbera sulla questione della durata e sull’ammissibilità del soccorso istruttorio processuale, che opera quando il giudice accerta circostanze preesistenti che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare, secondo il richiamo a Consiglio di Stato sez. V, 5 agosto 2024, n. 6961.

Quanto all’appello incidentale, il Collegio condivide la statuizione del TAR: la certificazione poteva essere posseduta da una sola consorziata esecutrice, in linea con il criterio del favor partecipationis. L’appello principale è quindi accolto, quello incidentale respinto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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