Responsabilità solidale delle mandanti ATI per il protocollo di intesa (TAR Veneto n. 2026 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità solidale delle imprese mandanti di un’associazione temporanea nei confronti della stazione appaltante, o dell’amministrazione che ha concesso il finanziamento, non dipende esclusivamente dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 né dalle corrispondenti previsioni dei successivi codici dei contratti. Essa trova autonoma fonte nel protocollo di intesa con cui la capogruppo, munita di mandato collettivo con rappresentanza, assume gli obblighi del raggruppamento quale soggetto attuatore e beneficiario del contributo. La solidarietà passiva ex art. 1292 cod. civ. rafforza la garanzia patrimoniale del creditore e consente di esigere l’intera prestazione da ciascun condebitore. Le questioni relative all’imputabilità della decadenza e al riparto delle responsabilità rilevano solo nei rapporti interni, regolati dal criterio della parziarietà di cui all’art. 1298 cod. civ..

Il Fatto

L’ATI «Recupero Passalacqua» si era aggiudicata una procedura per la realizzazione di un programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Il raggruppamento comprendeva una capogruppo mandataria e due mandanti, tra cui la società poi ricorrente, subentrata a un consorzio cooperativo. La Regione aveva concesso un finanziamento pubblico di dieci milioni di euro, destinandone cinque all’ATI mediante un protocollo di intesa.

Dopo il collaudo delle opere e l’erogazione di 4,5 milioni, la Regione aveva dapprima disposto la concessione definitiva del contributo e la liquidazione del saldo, poi ne aveva dichiarato la decadenza per il mancato rispetto della destinazione degli immobili alla locazione agevolata, intimando la restituzione. L’annullamento giurisdizionale di quel provvedimento era stato riformato in appello, con accoglimento della domanda riconvenzionale restitutoria. La Regione ha quindi ingiunto alle tre imprese il pagamento di complessivi 523.354,97 euro, tra quota capitale, interessi moratori e interessi maturati. La mandante ha impugnato il provvedimento deducendo l’inapplicabilità della responsabilità solidale prevista dal codice dei contratti e l’esclusiva imputabilità dell’inadempimento alla capogruppo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e muove dalla qualificazione dell’ATI come contratto associativo atipico, fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito con rappresentanza conferito dalle associate alla capogruppo, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4652 del 2015.

La capogruppo aveva stipulato con la Regione e il Comune il protocollo di intesa del 2 agosto 2013, nel quale l’ATI era individuata come soggetto attuatore degli interventi, beneficiaria del finanziamento e obbligata al rispetto degli impegni. Le obbligazioni erano indistintamente poste a carico dell’intero raggruppamento. Poiché la mandataria ha agito come rappresentante della ricorrente, gli obblighi assunti non possono che ricadere anche sulle mandanti. La stipula del protocollo ha comportato l’emersione pacifica di un’obbligazione solidale.

Su questa base il Tribunale dichiara irrilevante la questione dell’applicabilità dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, pure richiamato nel provvedimento impugnato, e delle previsioni corrispondenti dei codici successivi. La responsabilità solidale verso la Regione trova autonoma fonte nel protocollo di intesa, sicché la censura che fa leva sull’assenza di un contratto di appalto non può essere accolta.

Quanto alla seconda censura, il Collegio osserva che la solidarietà passiva ex art. 1292 cod. civ. consente al creditore di esigere l’intera prestazione da ciascun condebitore, a prescindere dalla misura della rispettiva responsabilità. Le questioni sull’imputabilità della decadenza al comportamento della sola capogruppo rilevano esclusivamente nei rapporti interni, retti dal criterio della parziarietà dell’art. 1298 cod. civ.. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.500,00 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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