Recupero sottotetto e vincolo paesaggistico: prevalenza della tutela sul PGT (TAR Lombardia n. 3003 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità paesaggistica è espressione di discrezionalità tecnica, non di discrezionalità amministrativa, e non ammette bilanciamento con interessi eterogenei, ancorché pubblici. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della logicità, coerenza e completezza della valutazione, senza sostituirsi all’apprezzamento dell’autorità preposta. La tutela del paesaggio, di rango costituzionale ex art. 9 Cost., prevale sulle esigenze urbanistiche ed edilizie, comprese le previsioni del P.G.T. che consentano il recupero dei sottotetti. L’eventuale compromissione già subita dall’ambito tutelato non giustifica ulteriori interventi, ma impone una tutela più attenta. La sollecitazione all’esercizio del potere di autotutela non crea obbligo di provvedere né silenzio inadempimento.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’abitazione nel Comune di Erba ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico apposto con D.M. 28 aprile 1971, presentano nel 2018 richiesta di autorizzazione paesaggistica per il recupero a fini abitativi del sottotetto, con ampliamento in deroga all’altezza di zona. Il Comune inoltra alla Soprintendenza una proposta di provvedimento negativo, recependo il parere sfavorevole della Commissione per il Paesaggio. Dopo il preavviso di diniego e le osservazioni dei ricorrenti, l’amministrazione comunale adotta in data 4 ottobre 2019 il diniego.
I ricorrenti impugnano il diniego, il silenzio della Soprintendenza e gli atti presupposti, deducendo eccesso di potere, violazione della normativa regionale sul recupero dei sottotetti e del P.G.T. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse, richiamando un precedente parere della Soprintendenza del 2013 che aveva autorizzato il recupero condizionandolo al mantenimento del tetto a padiglione. La difesa erariale eccepisce l’improcedibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni preliminari, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Il nucleo della controversia riguarda il rilievo del vincolo paesaggistico sull’immobile e il percorso valutativo seguito dall’amministrazione. Il diniego si fonda sul fatto che il progetto non conserva l’assetto formale della copertura e introduce opere di significativo impatto visibili dallo spazio pubblico, in contrasto con l’art. 4.16 della D.G.R. n. 2727/2012.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza sul carattere tecnico-valutativo del giudizio paesaggistico e sul limite del sindacato giurisdizionale, censurabile solo per difetto di logicità, coerenza e completezza. Nella specie la valutazione comunale risulta coerente con lo stato dei luoghi: la struttura a padiglione dei tetti rappresenta una peculiarità diffusa dell’ambito, che il decreto di vincolo intende salvaguardare. Le censure attoree si risolvono in una valutazione soggettiva non suffragata da elementi incontroversi e sono pertanto inammissibili.
Quanto alla dedotta compromissione già subita dal contesto, il Collegio osserva che essa non giustifica nuovi danni, ma impone una tutela particolarmente attenta per evitare ulteriori pregiudizi. Sul versante urbanistico, si afferma il differente ambito di operatività della disciplina edilizia rispetto a quella paesaggistica: il rango primario degli interessi paesaggistici impedisce di porli in comparazione con l’assetto urbanistico. Nemmeno la qualificazione dell’intervento come di lieve entità esclude l’autorizzazione, che resta comunque prevista, sia pure in forma semplificata, dall’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 31 del 2017.
Infine, la mancata espressione del parere della Soprintendenza non vizia la procedura. La richiesta del 2018 non ha recepito la prescrizione del 2013 di mantenere la struttura a padiglione, cosicché la contestazione attorea si sostanzia in una sollecitazione all’autotutela del pregresso parere, mai impugnato. Tale istanza non crea obbligo di provvedere né silenzio inadempimento, con conseguente non pertinenza della questione sul valore del silenzio della Soprintendenza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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