Variante al PGT e riduzione dell’edificabilità: sindacato limitato e aspettativa non tutelata (TAR Lombardia n. 759 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica, e in particolare le varianti agli strumenti urbanistici generali che riducono la capacità edificatoria di singole aree, sono espressione di amplissima discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Le decisioni dell’amministrazione sulla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione oltre quella desumibile dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano. Tali scelte non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel piano previgente, di destinazioni edificatorie più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius delle destinazioni impresse dal piano precedente. Intervenuta la scadenza del documento di piano e accertatane l’inefficacia, il Comune conserva la facoltà di ripianificare il territorio senza il limite della sopravvivenza delle facoltà edificatorie rimaste inattuate.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un terreno di 7.972 mq inserito in zona C, oggetto di un piano di lottizzazione convenzionato nel 2003 e poi variato nel 2008, che prevedeva l’edificazione di 22.503 mq e opere di urbanizzazione per 1.700.000,00 euro. Il piano non è stato attuato: il Comune ha contestato l’inadempimento e, all’esito di un contenzioso definito con una sentenza del TAR, ha incamerato la garanzia fideiussoria. L’edificabilità dell’area era stata mantenuta nel PGT approvato nel 2012.

Nel 2020 il Comune ha approvato una nuova variante al PGT che ha notevolmente ridotto la capacità edificatoria dell’area. La società, nel frattempo ammessa a concordato preventivo, ha impugnato la delibera chiedendo l’annullamento e il risarcimento dei danni, deducendo eccesso di potere, lesione dell’affidamento, irragionevolezza della subordinazione dell’edificazione a un piano attuativo e illegittima esclusione dell’area dagli ambiti di rigenerazione urbana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal consolidato indirizzo sulla discrezionalità pianificatoria. Richiamando il Consiglio di Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7787, il Tribunale ribadisce che le scelte di piano sono sottratte al sindacato di legittimità salvo errori di fatto o abnormi illogicità e che le decisioni sulle singole destinazioni non richiedono motivazione specifica. Il Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 2024, n. 8718 conferma che tali valutazioni non sono condizionate dalle pregresse destinazioni più favorevoli, non essendo tutelata la generica aspettativa alla loro conservazione.

Quanto alla dedotta sopravvivenza delle facoltà edificatorie inattuate, il Tribunale richiama il proprio precedente TAR Lombardia, sez. II, 09 dicembre 2021, n. 2763: scaduto il documento di piano e accertatane l’inefficacia, il Comune può ripianificare senza il limite legato alla conservazione delle volumetrie residue. Nel caso concreto la variante risponde a finalità puntualmente esplicitate nella relazione generale — riduzione dello sviluppo residenziale, mantenimento della piattaforma produttiva, bonifica dei suoli, rafforzamento della rete ecologica — e la disciplina dell’ARU 10 risulta coerente con tali obiettivi, assegnando all’area funzioni di servizio per la residenza adiacente e per il commercio di quartiere.

Il Tribunale esclude la pertinenza del precedente del TAR Brescia invocato dalla ricorrente, poiché in quel caso era in corso la definizione del piano attuativo con interlocuzioni tra privato e Comune, mentre qui il piano era spirato e la zona versava in stato di abbandono. L’escussione della fideiussione non prova l’esistenza delle opere di urbanizzazione: ciò che rileva è che l’area ne è concretamente sprovvista, come la stessa ricorrente ha ammesso riferendo le opere realizzate al solo Comparto Sud.

Il Collegio nega poi che l’amministrazione dovesse ponderare l’interesse pubblico con quello della società al mantenimento del valore del bene, anche in vista del soddisfacimento dei creditori concorsuali. Le previsioni sul trasferimento delle volumetrie non sono irragionevoli perché mirano a ottimizzare l’edificazione delle aree già urbanizzate, restando esperibili altri strumenti di tutela. Infine, la mancata sussunzione dell’area tra gli ambiti dell’art. 8, comma 2, lett. e-quinquies, della legge regionale n. 12/2005 è legittima: non v’è corrispondenza biunivoca tra tali ambiti e quelli dell’art. 24 delle NTA, di oggetto più generico, e le misure di incentivazione sono ragionevolmente rinviate alla fase attuativa. Il ricorso è infondato, con rigetto della domanda risarcitoria e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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