Variante al piano urbanistico: atti endoprocedimentali e improcedibilità del ricorso (TAR Campania n. 1632 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale, i soli atti dotati di rilevanza esterna e autonomamente impugnabili sono la deliberazione comunale di adozione e il provvedimento di approvazione. La delibera con cui il Comune esamina le osservazioni dei privati e le controdeduce ha natura endoprocedimentale, con funzione consultiva e propositiva, e non è autonomamente impugnabile. Le determinazioni assunte in quella fase acquisiscono contenuto precettivo solo con l’inserimento nel piano definitivamente approvato. Ne deriva che il ricorso proposto avverso la sola delibera di rigetto dell’osservazione, senza impugnazione della successiva delibera consiliare di approvazione della variante, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore unico e legale rappresentante di una società operante nel settore del trasporto, agisce avverso il diniego opposto dal Comune alla propria osservazione alla variante al piano urbanistico comunale. L’area in cui si svolge l’attività imprenditoriale — centro aziendale costituito dal piazzale per la sosta e la movimentazione degli automezzi — era stata classificata nella variante come zona omogenea E3 aree agricole a minore biodiversità. Il ricorrente ne chiedeva la riclassificazione come zona omogenea D2 produttiva di progetto, commerciale e direzionale.

Con delibera di Giunta n. 115 del 10.09.2025 il Comune rigettava l’osservazione, rilevandone l’estraneità alle modifiche della variante, l’incongruenza con gli obiettivi dell’amministrazione e la non previsione della trasformazione di territorio rurale in area produttiva. Il ricorrente impugnava tale delibera, insieme alle precedenti delibere di adozione e rettifica, e successivamente, con motivi aggiunti, la delibera di Giunta n. 22 dell’11.03.2026 di approvazione degli elaborati redatti a riscontro della richiesta di integrazione della Provincia.

La Motivazione della Corte

Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del gravame, per la natura endoprocedimentale della delibera n. 115 del 10.09.2025, impugnabile solo unitamente all’atto di approvazione del piano. Deduceva altresì l’improcedibilità per omessa impugnazione della delibera consiliare n. 7 dell’08.04.2026, approvativa della variante, e l’irricevibilità per tardività.

Il Collegio ritiene meritevole di apprezzamento l’eccezione del Comune e richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata: nel sistema della legislazione urbanistica statale e regionale i soli atti del procedimento di formazione del piano dotati di rilevanza esterna sono la deliberazione di adozione e il provvedimento di approvazione. L’atto con cui il Comune controdeduce alle osservazioni, proponendone il rigetto o l’accoglimento, totale o parziale, è privo di contenuto provvedimentale e assolve a una mera funzione endoprocedimentale, consultiva e propositiva nei confronti della Regione, cui compete la pronuncia definitiva sulle osservazioni in sede di approvazione.

Il Tribunale richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. IV, 8 agosto 2008, n. 3925, secondo cui le nuove determinazioni assunte in quella fase sono idonee ad acquisire contenuto precettivo solo all’esito della loro assunzione nel piano definitivamente approvato, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2009, n. 5002 e Cons. Stato, sez. IV, 1.04.2025, n. 2729, che escludono l’impugnabilità autonoma della delibera comunale di esame delle controdeduzioni del privato.

Trasponendo tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie, il Collegio ravvisa un’incontestabile improcedibilità del complessivo gravame: la delibera consiliare n. 7 dell’08.04.2026, approvativa della variante, non è stata impugnata, e proprio in tale atto, a conclusione dell’iter a formazione progressiva, si concretizza la lesione dell’interesse a ricorrere. La relativa censura è assorbente. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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