Scelte di piano urbanistico e sindacato di legittimità sulla variante al PSC (Cons. Stato n. 4833 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni riguardanti la destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione oltre quella desumibile dai criteri generali, tecnico-discrezionali, seguiti nell’impostazione del piano. L’eventuale onere di motivazione rafforzato presuppone che il comparto inciso dalla variante sia stato oggetto di un accordo procedimentale ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 20 del 2000. L’assorbimento improprio della domanda si configura quando la decisione assorbente comporta un implicito rigetto delle altre domande, con esclusione dell’omessa pronuncia.
Il Fatto
La società proprietaria di un’area nel Comune di Parma impugnava davanti al TAR Emilia-Romagna la Variante Generale al PSC, che aveva riclassificato una porzione del sub ambito come “Parchi Urbani e Sub Urbani esistenti”. In precedenza l’area era stata divisa in due comparti: il comparto A era stato inserito nel POC e oggetto di un accordo ex art. 18 L.R. n. 20 del 2000, mentre per il comparto B la richiesta di inserimento nel POC era rimasta senza riscontro.
Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo i due comparti autonomi e indipendenti. La società proponeva appello, deducendo eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti, difetto di motivazione e omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo l’avvenuta decadenza dei termini per l’attuazione degli interventi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal consolidato indirizzo secondo cui le scelte pianificatorie sono censurabili solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere, per palese irragionevolezza e illogicità, restando la posizione dei privati recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali (Cons. Stato n. 6883 del 2021; Cons. Stato n. 7147 del 2023). Il Collegio verifica quindi se il comparto B fosse effettivamente connesso al comparto A.
La risposta è negativa. Il comparto A, inserito nel POC e oggetto di PUA, non è stato inciso dalla variante; il comparto B non è mai stato oggetto di PUA né inserito nel POC. Per quest’ultimo la società non ha formulato alcuna proposta di accordo ex art. 18 L.R. n. 20 del 2000, e la richiesta di inserimento è giunta solo nel 2014, fuori da qualsiasi bando. La scheda di POC del comparto A prevedeva inoltre una viabilità indipendente dall’attuazione del comparto B. Ne deriva l’autonomia dei due comparti e la coerenza della scelta comunale con l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo.
Quanto all’onere motivazionale, il Collegio esclude che esso fosse rafforzato, poiché il comparto B non è stato mai oggetto dell’accordo procedimentale; l’onere è quindi di carattere generale e risulta soddisfatto dalla relazione illustrativa della variante (Cons. Stato n. 6052 del 2019; Cons. Stato n. 153 del 2020). Il secondo motivo è respinto perché l’area assunta a termine di comparazione non era pertinente, trovandosi tra un sito edificato e un’infrastruttura viaria e risultando già inserita nel POC.
Sul terzo motivo, il Consiglio di Stato ravvisa un assorbimento improprio, che ricorre quando la decisione assorbente comporta l’implicito rigetto delle altre domande (Cass. n. 12193 del 2020): le censure sul principio di leale collaborazione e la domanda risarcitoria sono quindi implicitamente respinte. L’appello è rigettato e le spese del grado integralmente compensate.
Nota della Redazione
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