Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3770 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione convenuta, che non contesti il titolo esecutivo né provi l’avvenuto adempimento, resta inadempiente, in applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il commissario individuato in un dirigente dello stesso Ministero non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’Amministrazione ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ. ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria.

Secondo la ricorrente, il Ministero non ha provveduto ad accreditare la somma e risulta ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione delle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. La sentenza da eseguire proviene dal giudice ordinario ed è definitiva: rientra quindi tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il ricorso all’ottemperanza. Il giudice ha poi accertato il rispetto del termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito del ricorso stabilito dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto al requisito della preventiva notificazione, è stata documentata l’avvenuta notifica al Ministero resistente del titolo esecutivo, in conformità all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, né la sua idoneità all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha richiamato il principio sull’onere probatorio dei fatti impeditivi ed estintivi, sancito dall’art. 2697 cod. civ., e ha riconosciuto la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. Ha pertanto ordinato al Ministero di adempiere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Ha escluso il riconoscimento di alcun compenso, richiamando l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, e ha citato in tal senso TAR Calabria, Catanzaro, n. 1706/2024, TAR Campania, Napoli, n. 5142/2024, TAR Sicilia, Palermo, n. 2621/2024 e TAR Sardegna, n. 983/2023. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e distratte a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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