Sopravvenuta carenza di interesse e sorte della sentenza di accoglimento in appello (Cons. Stato n. 4826 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dall’appellato che in primo grado aveva visto accogliere il ricorso, integra la fattispecie dell’art. 84, co. 4, cod. proc. amm. e impone al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’improcedibilità non investe l’appello, ma il ricorso originario, e comporta la riforma in rito della sentenza di accoglimento, giacché la declaratoria del solo appello determinerebbe il passaggio in giudicato di una statuizione contraria all’effetto della dichiarazione di difetto d’interesse. Non è pertanto configurabile l’estinzione del solo giudizio di appello, che consoliderebbe la decisione impugnata. La riforma così operata preclude che eventuali pretese, anche risarcitorie, dell’originario ricorrente possano fondarsi sulla sentenza di primo grado.
Il Fatto
Una società aveva presentato istanza di valutazione di impatto ambientale per un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel territorio di un comune. A fronte dell’inerzia del Ministero competente, la società ha agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il T.A.R. adito ha accolto il ricorso e ha ordinato la conclusione del procedimento.
I Ministeri intimati hanno appellato, contestando la lettura dell’art. 8, co. 1-ter, d.lgs. 152/2006 seguita in primo grado e sostenendo che la norma, come modificata dal d.l. 153/2024, conv. in l. 191/2024, escluderebbe l’obbligo di provvedere per i progetti non finanziati con il PNRR o con il fondo complementare. In vista dell’udienza la società appellata ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, essendo sopravvenuta la conclusione del procedimento di VIA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione della società ha la valenza prevista dall’art. 84, co. 4, cod. proc. amm., applicabile al giudizio di appello ex art. 38 cod. proc. amm.. In assenza delle formalità della rinuncia, il giudice desume da fatti o atti univoci successivi e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse. La norma dà concretezza al principio dispositivo, operante anche nel processo amministrativo.
In presenza di una carenza di interesse esplicitamente dichiarata o desumibile da indici inequivoci, il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. Il punto centrale riguarda l’oggetto della declaratoria: diversamente dalla richiesta dell’appellata, essa investe il ricorso di primo grado e non l’appello.
Da qui la necessità di riformare la sentenza appellata. Ove si dichiarasse improcedibile il solo appello, si produrrebbe il passaggio in giudicato della statuizione di accoglimento, in contrasto con l’effetto scaturente dalla dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse. Il Collegio richiama il consolidato insegnamento secondo cui, a fronte della rinuncia dell’appellato all’azione e agli effetti favorevoli della sentenza di primo grado, occorre disporre l’annullamento senza rinvio della decisione e non l’estinzione del solo appello (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3782 del 2019; Sez. V, n. 2550 del 2020; Sez. III, n. 4012 del 2020).
Poiché il codice del processo amministrativo non contempla più l’istituto dell’annullamento senza rinvio, il Collegio preferisce procedere alla riforma in rito, mutando la statuizione di accoglimento in declaratoria di improcedibilità del ricorso originario. Ne consegue che eventuali pretese risarcitorie della società non potrebbero fondarsi sulla decisione di primo grado così riformata. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.