Variante urbanistica e comparto edificatorio: insindacabili le scelte del piano (TAR Marche n. 645 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica le scelte dell’Amministrazione costituiscono espressione di amplissima discrezionalità, insindacabile nel merito. Esse non sono condizionate dalla pregressa destinazione edificatoria più favorevole impressa dal piano previgente, non richiedono motivazione puntuale e sono censurabili solo per errori di fatto, abnormi illogicità o conflitto con aspettative qualificate. È legittima la previsione che subordina l’edificazione nelle aree di completamento alla individuazione e costituzione di un comparto edificatorio unitario, finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e della viabilità. Il diniego di permesso di costruire fondato sulla non conformità al piano vigente costituisce atto vincolato e doveroso, privo di margini di apprezzamento.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di aree site nel territorio comunale, impugnano la variante parziale al piano regolatore generale approvata con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 12.03.2010, adottata recependo il parere di conformità provinciale. La variante impone, per le nuove edificazioni, la individuazione e costituzione di un comparto edificatorio unitario ai sensi dell’art. 32 della L.R. 34/92, strumentale alla realizzazione degli standard e della viabilità di previsione.

I proprietari contestano la necessità di standards urbanistici per edificare aree che ritengono già servite, deducono eccesso di potere, difetto di motivazione, disparità di trattamento rispetto ad altri permessi rilasciati e lesione dell’affidamento. Con distinto ricorso impugnano il diniego di permesso di costruire motivato per relationem sul mancato rispetto delle prescrizioni della variante e dell’art. 62 delle NTA, chiedendo anche il risarcimento del danno. I ricorsi vengono riuniti e decisi congiuntamente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le scelte di piano non sono condizionate dalla pregressa indicazione di destinazioni più favorevoli, essendo priva di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius; il sindacato di legittimità resta escluso salvo errori di fatto, abnormi illogicità o aspettative qualificate (Cons. Stato n. 6525 del 2022; Cons. Stato n. 603 del 2022; Cons. Stato n. 4040 del 2020).

Su questa base il TAR disattende le censure sulla scelta pianificatoria relativa alla nuova viabilità di collegamento: la via alternativa prospettata dai ricorrenti presuppone comunque un intervento comunale di adeguamento, materia che rientra nella discrezionalità amministrativa e nella libera scelta tra opzioni tutte legittime. La variante trova ragione nello stralcio, operato in sede provinciale, dell’asse viario di accesso al comparto e nella prescrizione che subordina il rilascio del titolo alla verifica delle opere di urbanizzazione sull’intera area di nuova previsione.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio esclude che sia configurabile: il primo permesso richiamato riguardava un ampliamento di volumetria limitata, non interessato dalla prescrizione al momento del rilascio; il secondo era comunque subordinato alla realizzazione della strada pubblica sul fronte sud del lotto, in coerenza con l’art. 62 delle NTA. Manca inoltre la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto, secondo il principio richiamato (TAR Lazio n. 12493 del 2022; TAR Piemonte n. 52 del 2022).

Il ricorso avverso il diniego è parimenti infondato. Le critiche alle scelte pianificatorie sono in parte irricevibili per tardività, essendo il ricorso notificato nel 2012 rispetto alla pubblicazione della delibera sul bollettino regionale nel 2010. Nel merito, la motivazione del diniego si riconduce alla non conformità del titolo richiesto al piano vigente: si tratta dunque di atto vincolato, privo di vizi. Il rigetto dell’illegittimità dell’operato comunale travolge anche la domanda risarcitoria, peraltro genericamente e contraddittoriamente formulata. I ricorsi sono riuniti, respinti e le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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