Dissesto non blocca ottemperanza su contributi protezione civile (TAR Calabria n. 611 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di azioni esecutive conseguente alla dichiarazione di dissesto dell’ente locale non si estende ai crediti che non rientrano nella gestione liquidatoria. Restano quindi estranei al blocco i rapporti sorti al di fuori dei fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Le somme dovute dal Comune quale soggetto attuatore per l’erogazione di contributi di protezione civile, su risorse trasferite dallo Stato, non afferiscono alla gestione dell’ente in dissesto. Sussistono pertanto i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. e l’amministrazione va condannata a dare integrale esecuzione al giudicato, con nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Vibo Valentia, con decreto ingiuntivo n. 282 del 5 ottobre 2023, ha ingiunto al Comune di Joppolo il pagamento in favore del creditore di € 46.157,11, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo esecutivo è stato notificato il 1° dicembre 2023.

Il creditore ha quindi adito il TAR Calabria per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme. Il Comune non si è costituito. La questione centrale riguarda l’incidenza dello stato di dissesto deliberato dall’ente il 25 luglio 2022 sull’obbligo di adempiere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’ente non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento: l’inerzia resta dunque accertata.

Il nodo giuridico è rappresentato dall’eccezione di dissesto. Il Tribunale chiarisce che il divieto di azioni esecutive — e quindi anche delle azioni di ottemperanza — opera esclusivamente per i crediti che rientrano nella gestione liquidatoria. Questa, per esplicita definizione richiamata nella sentenza, concerne i fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.

Nel caso concreto le somme non derivano dalla gestione ordinaria dell’ente in crisi. Esse sono dovute dal Comune quale soggetto incaricato dal Commissario delegato per l’emergenza degli eventi meteorologici avversi del 2018, individuato nel Presidente della Regione Calabria, di istruire le richieste di finanziamento, espletare i controlli, concedere ed erogare i contributi. Le risorse provengono da un fondo del Dipartimento della protezione civile, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e poi all’ente locale per eseguire i pagamenti.

Si tratta dunque di somme che nulla hanno a che fare con la gestione dell’ente in dissesto: il divieto non le riguarda. Su questa base il Collegio riconosce la sussistenza di tutti i requisiti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. e accoglie il ricorso, dichiarando l’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato.

Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e, in caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Segretario del Comune di Nicotera, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese di giudizio, liquidate in € 2.033 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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