Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Emilia-Romagna n. 682 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile con la pronuncia richiesta al giudice. Nel giudizio sull’impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, l’interesse pretensivo non può dirsi soddisfatto in via diretta dall’eventuale annullamento, poiché residua comunque un riesercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione da compiersi su dati e accertamenti attuali, non essendo configurabile un’attribuzione del bene della vita “ora per allora”. La generica e immotivata dichiarazione di persistenza dell’interesse, priva di allegazione sull’attuale sussistenza dei requisiti soggettivi e dei presupposti oggettivi del titolo, non è idonea a superare la sopravvenuta carenza d’interesse. Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per minore età, con conversione per motivi di lavoro subordinato. Il diniego si fonda su plurime denunce per reati gravi, sull’emissione di un avviso orale, sull’assenza di reddito e di riferimenti familiari sul territorio.
Dopo la fase cautelare, conclusa con il rigetto della sospensiva e con una prognosi negativa di accoglibilità, la causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto per verificare la persistenza dell’interesse. Il difensore del ricorrente ha depositato una dichiarazione di sussistenza dell’interesse, senza produrre ulteriori atti o documenti e senza comparire alle udienze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione di volontà di coltivare il ricorso è del tutto generica e immotivata. In base al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 2 c.p.a., la parte avrebbe dovuto rappresentare le ragioni oggettive idonee a dimostrare un’utilità concreta e attuale della pronuncia di merito. La sola richiesta di fissazione dell’udienza non soddisfa tale onere.
Con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 1419 del 2025, si ribadisce che l’interesse deve consistere in un’utilità diretta e immediata, senza che basti il mero riferimento alla pretesa al rispetto di norme svincolata dalla prospettazione di vizi incidenti sulla sfera giuridica del ricorrente.
Nel caso concreto, l’eventuale annullamento non garantirebbe alcun soddisfacimento diretto del bene della vita: l’Amministrazione dovrebbe in ogni caso riesercitare il potere su presupposti e requisiti da verificare al tempo attuale. Sarebbe stato quindi onere del ricorrente allegare l’attuale sussistenza di quei requisiti, ovvero la propria condizione di soggiorno, a distanza di oltre sei anni dalla scadenza del titolo e di circa quattro anni dal diniego.
Il Collegio desume argomenti di prova dalla condotta processuale: l’assenza di depositi successivi alla fase cautelare, la mancata appellabilità del giudicato cautelare sfavorevole, l’assenza di domanda risarcitoria o di riserva. Ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Nel merito, la delibazione negativa è confermata: il giudizio di pericolosità sociale risulta adeguatamente motivato e non ravvisasi alcun automatismo ostativo, né esigenze di tutela del nucleo familiare. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.