Variante urbanistica e consumo di suolo: no a motivazione rafforzata (Cons. Stato n. 4301 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variante al piano degli interventi che si limiti a concretizzare e quantificare una capacità edificatoria già riconosciuta al fondo dagli strumenti urbanistici vigenti non integra consumo di nuovo suolo, ove l’area ricada negli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge reg. Veneto n. 14/2017. La scelta di attribuzione della capacità costruttiva, coerente con il piano strutturale e con il piano degli interventi non impugnato, non richiede motivazione rafforzata in assenza di superamento degli standard urbanistici minimi, di convenzioni di lottizzazione efficaci, di pronunce giurisdizionali di annullamento o di silenzio-inadempimento. Le osservazioni dei proprietari nel procedimento di variante costituiscono semplici apporti collaborativi e non impongono una motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali. Le doglianze di disparità di trattamento e sviamento, se fondate su situazioni non comparabili e non specificate, si risolvono in un inammissibile sindacato sul merito delle scelte pianificatorie.
Il Fatto
I proprietari di due lotti edificati in un complesso residenziale del Comune di Gallio impugnavano davanti al TAR Veneto la delibera consiliare n. 3 del 6 marzo 2019, recante variante al primo piano degli interventi, nella parte in cui attribuiva a un fondo adiacente, di proprietà di terzi, una capacità edificatoria pari a 830 mc. Il fondo era stato a lungo inedificato e i ricorrenti lo consideravano il polmone verde del complesso.
Deducevano violazione della legge reg. Veneto n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, carenza e contraddittorietà della motivazione, disparità di trattamento e sviamento di potere. Il TAR respingeva il ricorso e compensava parzialmente le spese a carico dei ricorrenti. Proponevano appello gli originari ricorrenti, uno dei quali nella qualità di erede, articolando tre motivi di error in judicando.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, superata ogni valutazione sulle eccezioni di inammissibilità riproposte dal Comune, esamina il merito e respinge l’appello. Il punto di partenza è la ricostruzione della disciplina urbanistica dell’area: il fondo ha conservato nel tempo una destinazione residenziale costante, già riconosciuta dal PAT e dal piano degli interventi del 2016, quest’ultimo non impugnato neppure in appello. La Sezione ravvisa dunque un fattore di continuità nell’attribuzione della destinazione, seguita dalla concreta attivazione della capacità edificatoria per il singolo intervento.
Su questa base la variante non contrasta con il principio di contenimento del consumo di suolo: l’art. 12, comma 1, legge reg. Veneto n. 14/2017 esclude espressamente l’integrazione del fenomeno per gli interventi ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, categoria alla quale l’area appartiene.
Quanto alla dedotta assenza di motivazione rafforzata, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile dai documenti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva delle scelte (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9059 del 2025). Una motivazione rinforzata è richiesta solo in presenza di superamento degli standard urbanistici minimi, di convenzioni di lottizzazione ancora efficaci o accordi equivalenti, di pronunce di annullamento di dinieghi di permesso di costruire o di silenzio-inadempimento passate in giudicato: ipotesi non ravvisabili nella specie. I ricorrenti non sono pertanto titolari di alcuna posizione differenziata che imponesse all’Amministrazione un onere argomentativo aggravato.
Le censure sulla mancata considerazione delle osservazioni procedimentali sono parimenti infondate. Le osservazioni dei proprietari non costituiscono rimedi giuridici ma semplici apporti collaborativi, il cui rigetto non richiede motivazione analitica essendo sufficiente l’esame e il confronto con gli interessi generali (Cons. Stato, Sez. IV, n. 399 del 2026; n. 7131 del 2023). Nel caso concreto il Comune ha replicato puntualmente, evidenziando la destinazione residenziale costante dal 2007 e il prezzo di acquisto del fondo correlato alla destinazione del momento.
Le doglianze di disparità di trattamento e sviamento di potere risultano infine formulate in modo generico e riferite a situazioni distinte e non comparabili: accoglierle comporterebbe un inammissibile sindacato sul merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione, non affette da errori manifesti o palesi illogicità. L’appello è respinto integralmente, con compensazione delle spese del grado per la particolarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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