Il divieto dell’art. 41 non si estende al concorso per Vice Segretario (Cons. Stato n. 4403 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di partecipazione alle procedure concorsuali bandite dal C.S.M., posto dall’art. 41 della legge n. 195/1958, ha carattere eccezionale e, in quanto restrittivo della situazione giuridica soggettiva del magistrato, non è suscettibile di interpretazione analogica né estensiva. La novella del 2022 ha introdotto per la nomina a Vice Segretario Generale un concorso per titoli espressamente «aperto a tutti i magistrati»: tale locuzione, coerente con il favor participationis, esclude che il divieto dell’art. 41 possa applicarsi a quella procedura, anche ove la si qualifichi come comparativa. Il magistrato addetto alla Segreteria Generale è pertanto ammesso a parteciparvi senza il decorso del periodo di raffreddamento annuale, non potendosi ritenere che il legislatore abbia inteso richiamare quel divieto per una fattispecie rispetto alla quale ha dettato una deroga espressa.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia e il C.S.M. appellano la sentenza con cui il TAR Lazio, Sez. I, ha accolto il ricorso di un magistrato, partecipante alla procedura indetta per il conferimento dell’incarico di Vice Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura. Il ricorrente in primo grado contestava l’ammissione di due magistrati, entrambi destinati alle funzioni non giudiziarie presso la Segreteria Generale, e la nomina della candidata risultata vincitrice.

La doglianza si fondava sull’art. 41 della legge n. 195/1958, che vieta ai magistrati addetti alla Segreteria di partecipare a concorsi e scrutini, salvo il decorso di un anno dalla cessazione dall’incarico. Il TAR, muovendo dalle sentenze della Sezione n. 9550 e n. 9551 del 2024, aveva ritenuto il divieto applicabile anche alla procedura comparativa in questione, annullando gli atti di ammissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rovescia l’impostazione del primo giudice. Il perno argomentativo è la lettura parziale della novella: il TAR ha valorizzato l’introduzione del concorso, ma ha trascurato che si tratta, per esplicita previsione dell’art. 7 della legge n. 195/1958 come modificato dall’art. 25 della legge n. 71/2022, di un concorso per titoli «aperto a tutti i magistrati».

Il Consiglio di Stato condivide la ricostruzione dell’evoluzione normativa: la destinazione alla Segreteria ha sempre ricevuto una disciplina autonoma rispetto alla progressione in carriera e al conferimento degli uffici direttivi, ai quali soltanto attengono le richiamate sentenze n. 9550 e n. 9551 del 2024. In passato la nomina avveniva con delibera del C.S.M., senza comparazione, e la prassi secundum legem ammetteva la designazione di un magistrato già addetto alla Segreteria.

La questione non è dunque l’asserita abrogazione dell’art. 41, bensì la sua inapplicabilità a una fattispecie diversa da quelle regolate. La Corte precisa il senso della deroga: il legislatore del 2022, consapevole che la natura concorsuale del nuovo procedimento ne avrebbe comportato l’assoggettamento al divieto, ha sterilizzato tale esito mediante l’apertura del concorso a tutti i magistrati. Diversamente opinando, la locuzione sarebbe inutile.

Il Collegio ribadisce che i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione vanno intesi in senso tassativo, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 6280 del 2019 e Sez. V, n. 1644 del 2019, e che tra due esegesi è da preferire quella che conferisce precettività alla disposizione, secondo il brocardo actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat. Neppure convince l’argomento dell’appellato sui requisiti della circolare: le cause ostative risultano già previste in modo specifico.

L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado. Il definitivo consolidamento della valutazione comparativa favorevole alla controinteressata consegue alla mancata impugnazione sul punto. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

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