Sindacato pieno ma non sostitutivo sui giudizi tecnici di eccellenza (Cons. Stato n. 4294 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche espressa dalla commissione di gara mediante giudizi e punteggi, a fronte dei criteri della lex specialis, costituisce apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica e resta insindacabile salvo manifesta illogicità. Il sindacato del giudice amministrativo è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: egli può ripercorrere l’iter logico dell’amministrazione e verificarne ragionevolezza, logicità e coerenza, senza sovrapporre un proprio sistema valutativo. Ove la regola tecnica risulti correttamente applicata e il risultato sia tra quelli resi possibili dall’opinabilità della scienza, il giudice deve arrestarsi, anche se quel risultato non è quello che egli avrebbe privilegiato. Il tentativo di dimostrare la superiorità tecnica della propria proposta si risolve in un inammissibile tentativo di sostituire le valutazioni dell’amministrazione.
Il Fatto
La stazione unica appaltante ha indetto la procedura per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e efficientamento energetico di un istituto scolastico. Alla gara hanno partecipato quattro imprese. La commissione ha collocato al primo posto la controinteressata con 91,876 punti e al secondo l’appellante con 90,700 punti. La differenza derivava dal coefficiente attribuito dal presidente della commissione al sub criterio relativo al miglioramento delle soluzioni tecniche di esecuzione in sicurezza delle lavorazioni: giudizio “eccellente”, coefficiente 1, alla prima; giudizio “buona”, coefficiente 0,8, alla seconda.
La stazione appaltante ha aggiudicato la gara. L’appellante ha impugnato l’aggiudicazione e i verbali davanti al TAR Toscana, che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 1680/2025. Propone appello, deducendo l’erronea lettura della legge di gara, il travisamento dei fatti e la violazione del principio di parità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata della Sezione sull’ampiezza del sindacato sulle valutazioni tecniche. Il giudice ha pieno accesso al fatto, ma l’accesso al fatto non consente la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate. Il controllo è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo, secondo il consolidato orientamento espresso, tra le altre, da Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931.
La Corte distingue l’accertamento del fatto storico dalla contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma: il secondo è fuori dall’accertamento del fatto e rientra nell’apprezzamento, sottratto alla completa sostituibilità della valutazione del giudice. Il sindacato si arresta sul limite oltre il quale l’opinabilità dell’apprezzamento impedisce di individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell’apprezzamento illegittimo.
Applicando tali principi, il giudizio della commissione non presenta alcun minimo elemento di illogicità. L’appellante chiede in sostanza che la propria offerta meritasse migliore considerazione e che quella dell’aggiudicataria non meritasse il giudizio “eccellente”: è esattamente la sostituzione della scelta amministrativa che il giudice non può operare. Anche la memoria depositata insiste sull’abnormità della valutazione con argomentazioni che costituiscono un inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.
Il TAR ha ripercorso minuziosamente l’iter logico seguito: l’allegato al disciplinare, il significato dei giudizi sintetici, le soluzioni tecniche delle due imprese. Ha concluso in modo condivisibile che il giudice non deve soppesare nel merito la bontà delle due soluzioni per contestare il giudizio di lieve preferenza e sostituire il giudizio comparativo della commissione con il proprio. L’appello è pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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