Inottemperanza all’ordine di demolizione e presupposti della sanzione pecuniaria (C.G.A.R.S. n. 127 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione e la correlata sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppongono che sia decorso il termine assegnato per l’ottemperanza, decorrente dalla data di conoscenza certa dell’ordine da parte del destinatario. Ove il verbale di inottemperanza risulti formato prima della scadenza di tale termine, l’atto è privo di presupposto e affetto da carenza di motivazione. L’acquisizione c.d. “di diritto” al patrimonio comunale, quale effetto vincolato del mancato adempimento, non è sottratta alla disponibilità dell’Ente, ma ciò non esclude il sindacato giurisdizionale sui presupposti dell’atto. Le censure relative alla notificazione dell’ordine a soggetti terzi, titolari di particelle non incise dal provvedimento, sono irrilevanti.
Il Fatto
La proprietaria di due immobili siti in Aci Castello realizzava, sul fondo identificato al catasto, un’area destinata a parcheggio. Accertata l’opera abusiva, il Comune emetteva l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, non impugnato. L’interessata avviava i lavori di ripristino e poi rappresentava all’Ente di avervi dato esecuzione. All’esito di un sopralluogo, i funzionari accertavano la permanenza di una porzione dell’opera.
Il Comune notificava quindi l’accertamento di inottemperanza, con irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura massima di Euro 20.000,00, unitamente all’immissione in possesso e all’acquisizione gratuita del bene. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso sul presupposto della doverosità dell’atto sanzionatorio. Proponeva quindi appello davanti al C.G.A.R.S., deducendo l’avvenuta riduzione in pristino, i vizi di notificazione e la mancata decorrenza del termine nei confronti dei proprietari di ulteriori particelle.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di cessazione della materia del contendere, fondata su una nota con cui il Comune avrebbe rinunciato all’immissione in possesso. L’eccezione è respinta: l’acquisizione di diritto qualifica il provvedimento come obbligatorio e vincolato nel contenuto, derivando dal mero mancato adempimento dell’ordine demolitorio, e lo sottrae alla disponibilità dell’Ente. La questione diviene però superflua, essendo fondati il primo e il secondo motivo di appello.
La Corte ricostruisce la vicenda notificatoria. La prima notifica dell’accertamento risulta ritirata presso l’abitazione di un parente dell’appellante, che aveva informato l’Amministrazione del diverso indirizzo della destinataria; l’atto era poi rinotificato all’indirizzo corretto con assegnazione di ulteriori dieci giorni. Il dato decisivo, tuttavia, attiene alla conoscenza dell’ordine di ripristino: l’interessata, per fatti concludenti, ne era a conoscenza quantomeno dall’avvio dei lavori, come dimostrano le comunicazioni inoltrate al Comune.
Su questa base il Collegio rileva che il verbale di accertamento dell’inottemperanza trova presupposto in un precedente verbale formatosi quando non era ancora decorso il termine per ottemperare all’ordine, computato dalla data di conoscenza certa dello stesso. L’atto impugnato risulta pertanto privo di uno dei suoi presupposti e carente sul piano motivazionale; il procedimento non può che retrocedere a tale momento. Nel merito il Comune, nelle more del giudizio, ha comunque dato atto dell’avvenuto adempimento all’ordine di ripristino.
Quanto alle residue censure, la Corte osserva che l’ordine risulta diretto a solo due particelle, entrambe nella titolarità dell’appellante, e che non assume rilievo la mancanza di notificazione nei confronti di soggetti terzi, proprietari di particelle non incise dal provvedimento. Le altre doglianze perdono quindi di interesse. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, l’atto impugnato è annullato. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della complessità della fattispecie, con refusione del contributo unificato se versato.
Nota della Redazione
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