Requisiti per la licenza di vigilanza privata: no al corso senza stage (C.G.A.R.S. n. 554 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza per la gestione di un istituto di vigilanza privata è legittimo quando il richiedente non dimostri il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’allegato B del d.m. n. 269/2010, in combinato disposto con gli artt. 134 e 136 T.U.L.P.S.. Il requisito delle funzioni direttive deve essere effettivo e non può desumersi dalla percezione esterna del ruolo. Il corso di perfezionamento è idoneo solo se erogato da Università riconosciuta e se prevede stage operativi, non sostituibili dall’attività lavorativa svolta. La distinzione tra portierato e vigilanza privata riposa sulla natura passiva o attiva della vigilanza, con uso di poteri di intervento diretto e dell’arma in dotazione.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale con sede in Siracusa chiedeva al Prefetto il rilascio della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata. L’istanza veniva respinta con decreto del Viceprefetto vicario, notificato nel gennaio 2015, per carenza dei requisiti soggettivi di capacità tecnica.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, riproponendo le censure già svolte in primo grado: difetto di motivazione, errata interpretazione dell’allegato B in chiave di alternatività dei requisiti, illegittimità del richiamo all’attività svolta senza licenza e contrasto con la libertà di iniziativa economica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dei requisiti soggettivi. Il provvedimento prefettizio richiamava un precedente diniego del 2013, impugnato con distinto ricorso e definito con sentenza del TAR n. 1652 del 22 giugno 2022, non appellata e passata in giudicato. Quel decisum, osserva il C.G.A.R.S., ha già accertato la mancanza dei requisiti di cui alla lettera a) dell’allegato B.

La Corte condivide quelle motivazioni e le ribadisce. L’art. 136 T.U.L.P.S. subordina la licenza alla dimostrazione di capacità tecnica adeguata, da leggersi insieme all’allegato B del d.m. n. 269/2010. Il requisito delle funzioni direttive presso istituti con almeno venti guardie giurate per tre anni deve essere effettivo: non rileva che il soggetto apparisse agli occhi della gente come dirigente.

Quanto al percorso formativo alternativo, il Collegio è netto. Il certificato di frequenza del corso in videoconferenza di 90 ore non prevedeva alcuno stage operativo e dunque non rispetta l’allegato B. La mancanza degli stage non può essere colmata dall’attività svolta presso l’istituto. L’attestato successivo dimostra solo la frequenza alla data del provvedimento, non il perfezionamento del percorso. Quanto all’ulteriore attestato, il Ministero aveva già escluso che il corso soddisfacesse il requisito, non essendo organizzato da Università riconosciuta.

Il secondo motivo investe la qualificazione dell’attività svolta. Su questo punto il TAR di Catania si era già pronunciato con sentenza n. 2149 dell’11 luglio 2023, confermata da C.G.A.R.S. n. 166 del 2025. La Corte richiama la distinzione tra portierato e vigilanza privata: la prima è tutela visiva e statica, la seconda comporta difesa attiva dei beni e poteri di intervento diretto. La condanna penale di primo grado, riformata solo per tenuità del fatto e non sull’accertamento della condotta, e la dinamica dei fatti con uso dell’arma confermano la qualificazione come vigilanza non autorizzata.

L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con condanna dell’appellante alle spese del secondo grado, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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