Variante urbanistica e screening VAS necessari per eseguire il giudicato (TAR Sicilia n. 3229 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina al Comune di adottare la delibera consiliare di variante al piano regolatore per dare esecuzione al giudicato che abbia accertato il silenzio-inadempimento sull’istanza di riclassificazione urbanistica. L’attivazione del solo subprocedimento regionale di screening ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 non integra esecuzione, poiché la verifica di assoggettabilità a VAS non deve necessariamente precedere l’adozione della delibera, ma solo intervenire formalmente prima dell’approvazione finale della variante. Il Comune deve inoltre rappresentare all’Amministrazione regionale l’urgenza del riscontro. La penalità di mora ex art. 114, quarto comma, c.p.a. può essere negata quando l’Amministrazione si sia parzialmente attivata e la sollecita esecuzione sia assicurata dalla nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 1136 del 23 marzo 2024, con cui era stato accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Acireale sull’istanza di riclassificazione urbanistica di un terreno, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo. L’area è destinata ad attrezzature sportive e verde pubblico.
I ricorrenti hanno domandato anche la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, quarto comma, c.p.a. Il Comune si è costituito, sostenendo di aver avviato le iniziative per eseguire la sentenza e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, opponendosi alle penalità di mora. Con ordinanza n. 2223 del 10 luglio 2025 la Sezione ha richiesto chiarimenti sulla persistenza dell’interesse e sull’adozione di formali provvedimenti di modifica della disciplina urbanistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la procedura ordinaria di variante: essa presuppone una delibera del Consiglio comunale che, dopo l’acquisizione di osservazioni e pareri, deve essere approvata con decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. Rileva però anche la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 152/2006.
Su questo punto il Tribunale precisa che tale verifica non deve necessariamente anticipare l’adozione della delibera consiliare. Ciò che rileva è che lo screening intervenga formalmente prima dell’approvazione finale della variante. La prassi dei Comuni di attendere l’esito della verifica regionale prima di adottare la variante risponde a esigenze di coordinamento, ma non trasforma l’attesa in un adempimento imposto.
Alla luce dei poteri di merito assegnati al giudice dell’ottemperanza dall’art. 134, primo comma, lettera a), c.p.a., il ricorso è accolto. Il Comune non ha posto in essere tutte le attività necessarie: non ha provveduto alla pur possibile adozione della variante, limitandosi ad attivare il subprocedimento regionale relativo allo screening.
Il Collegio ordina pertanto al Comune di adottare la variante entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Entro lo stesso termine il Comune dovrà rappresentare all’Amministrazione regionale l’urgenza di provvedere sullo screening attivato, evidenziando l’esigenza di dare tempestiva esecuzione a una pronuncia passata in giudicato.
Per l’ipotesi di persistente inadempienza è nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, con ulteriore termine di sessanta giorni. La richiesta di penalità di mora è respinta allo stato, perché il Comune si è comunque parzialmente attivato e la sollecita esecuzione appare assicurata dalla nomina del commissario. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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