Varianti urbanistiche non impugnate e sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 8841 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse al sindacato giurisdizionale avverso uno strumento di pianificazione generale viene meno per effetto dell’approvazione di sopravvenienze pianificatorie non impugnate, che abbiano comportato una nuova istruttoria e una rinnovata ponderazione degli interessi. Non è meramente confermativo l’atto adottato all’esito di un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, anche quando ribadisca la medesima prescrizione in un contesto modificato. Il ricorso che non abbia impugnato la variante sopravvenuta è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’eventuale interesse risarcitorio deve essere manifestato sin dall’inizio del giudizio. Le scelte pianificatorie sono sindacabili solo per manifesta illogicità e irragionevolezza.

Il Fatto

La società appellante esercita attività di escavazione e frantumazione di inerti ed è proprietaria di un terreno in zona industriale. Afferma di aver acquistato il lotto per svolgere la frantumazione all’aperto, confidando nel previgente Piano di Lottizzazione. L’art. 17, comma 8, delle N.T.A. del Piano degli interventi, approvato nel 2012, impone invece che gli impianti di frantumazione siano installati esclusivamente al coperto, in capannoni dotati di dispositivi di contenimento acustico.

La società impugna la delibera di approvazione davanti al TAR Veneto, che rigetta il ricorso per improcedibilità sopravvenuta: nelle more erano intervenute le varianti n. 1 al P.I., primo e secondo stralcio, che avevano riconfermato l’art. 17 e non erano state impugnate. Propone appello deducendo l’insussistenza dell’onere di impugnare la variante e l’illegittimità del divieto, ritenuto sproporzionato e discriminatorio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui l’attualità dell’interesse al sindacato avverso uno strumento di pianificazione viene meno per effetto di sopravvenienze pianificatorie (Cons. Stato n. 4467 del 2020). Il principio è che solo l’atto meramente confermativo non onera di autonoma impugnazione il ricorrente che abbia gravato il provvedimento precedente, mentre il provvedimento di conferma “propria” lo onera (Cons. Stato n. 9154 del 2023). Non sussiste interesse alla pronuncia sulla precedente disciplina che, per effetto degli strumenti sopravvenuti non impugnati, non spiega alcuna residua efficacia.

La Corte verifica in concreto la natura delle varianti. Le delibere di approvazione dei due stralci non possono ritenersi meramente confermative: hanno recato diverse modifiche e comportato l’adozione di un nuovo procedimento. L’atto che ribadisce la bontà del provvedimento originario senza aprire un nuovo procedimento è privo di valore provvedimentale e non riapre i termini di impugnazione (Cons. Stato n. 7611 del 2020). Al contrario, determine l’autonoma impugnabilità l’atto adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi.

Nel caso di specie è stato modificato l’impianto complessivo: il secondo stralcio ha recato molteplici modifiche alle N.T.O. e si è proceduto a una nuova approvazione delle norme tecnico-operative. Il mero mantenimento della disposizione in un diverso contesto è sintomo di una rinnovata valutazione dell’amministrazione. Vi è stato un nuovo iter di approvazione, con nuove osservazioni, che avrebbero potuto costituire oggetto di motivi aggiunti. Il ricorso in primo grado è quindi improcedibile per omessa impugnazione della variante n. 1.

Quanto all’interesse risarcitorio, la Corte rileva che deve essere manifestato sin dall’inizio del giudizio, mentre nel ricorso di primo grado manca una richiesta in tal senso. Nel merito, ad abundantiam, la scelta pianificatoria appare razionale: l’art. 17 disciplina interventi edilizi variegati e il divieto di impianti all’aperto non è illogico in considerazione dell’impatto ambientale e acustico. Il sindacato sulle scelte di pianificazione è limitato alla manifesta illogicità e irragionevolezza (Cons. Stato n. 4454 del 2021). La classificazione acustica va letta insieme allo strumento urbanistico in lettura coordinata (Cons. Stato n. 4738 del 2024). L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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