Azione di responsabilità del socio e sopravvenuta legittimazione del curatore fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 27074 del 17.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel fallimento di una s.r.l., ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), l.fall., il curatore è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità sociale già promossa dal socio nella qualità di sostituto processuale della società ex art. 2476, comma 3, c.c. Ove, in pendenza del giudizio, il curatore manifesti l’intento di proseguire l’azione, il socio perde la legittimazione straordinaria riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. e il suo ricorso per cassazione è inammissibile per difetto sopravvenuto di legittimazione attiva e carenza di interesse. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non consente di lamentare la valorizzazione del fatto in senso diverso da quello voluto dalla parte, né di sollecitare una rivisitazione della quaestio facti. La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede mala fede o colpa grave, non desumibili dalla sola inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Alcuni soci della società avevano promosso azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. contro l’amministratore unico, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla società dalle sue negligenze. Nominato il curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., la società si era costituita chiedendo l’accoglimento delle domande attoree; erano poi intervenuti altri soggetti, tra cui il custode delle quote della società socia.
Nelle more, il Tribunale dichiarava il fallimento della società e la curatela si costituiva con atto di intervento autonomo. Il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava il risarcimento in favore dei soci attori e degli intervenuti. La Corte d’Appello, in riforma, respingeva ogni domanda nei confronti dell’amministratore e rigettava gli appelli incidentali, escludendo la configurabilità del danno da svalutazione contabile degli aeromobili, da credito verso un club aeronautico e da imposte anticipate. Il fallimento e i soci ricorrono in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale del fallimento si articola in tre motivi, tutti incentrati sull’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e sulla dedotta apparenza della motivazione. Il primo e il terzo motivo denunciano l’omesso esame del danno da abbandono e deperimento degli aeromobili e della destinazione dell’indennizzo assicurativo; il secondo l’inerzia nell’esercizio delle azioni esecutive per il recupero del credito.
La Corte dichiara i motivi inammissibili. Le doglianze sull’abbandono del parco aerei e sulla condotta omissiva risultano nuove, avanzate per la prima volta in cassazione, senza che il ricorrente abbia localizzato gli atti processuali nei quali la questione era stata proposta nel contraddittorio. Se un ulteriore danno era stato richiesto in primo grado, il fallimento avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul mancato accoglimento: appello mai presentato.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il perimetro tracciato da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014: il vizio è specifico e relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti, abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la decisività. Nel caso concreto il fatto è stato invece esaminato dalla Corte territoriale: non un vizio di omesso esame, ma al più un erroneo esame, non sindacabile in legittimità. La censura maschera una rivisitazione della quaestio facti, inibita al giudice di legittimità.
Il ricorso incidentale dei soci è a sua volta inammissibile per ragione diversa. Nel fallimento della s.r.l. il curatore è l’unico legittimato a proseguire l’azione sociale già promossa dal socio: i soci hanno perduto la legittimazione straordinaria in seguito all’intervento del fallimento, secondo Cass. n. 20180/2022. Né è predicabile un interesse ad impugnare, non essendo stato contestato il capo sulle spese.
La Corte esclude infine la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta dal controricorrente: i ricorsi presentavano profili di inammissibilità, ma non un esercizio abusivo delle prerogative difensive. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2476 c.c. – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
- Art. 78 c.p.c. – Curatore speciale
- Art. 81 c.p.c. – Sostituzione processuale
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso