Pergotenda ad uso ristorazione non è arredo: necessaria istruttoria funzionale (TAR Toscana n. 455 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un manufatto non si desume dai soli materiali o dalla tecnica costruttiva, ma dalla destinazione funzionale dell’opera: se questa soddisfa esigenze stabili e permanenti, la precarietà va esclusa e occorre il permesso di costruire. Le strutture amovibili ma stabilmente aderenti al suolo e adibite in via continuativa alla clientela di un pubblico esercizio assolvono a una funzione stabile connessa all’attività economica e non rientrano tra gli elementi di arredo di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001. Il Comune che qualifichi la struttura come arredo sull’esclusivo rilievo strutturale omette la necessaria analisi funzionale e svolge un’istruttoria incompleta, con conseguente annullamento del provvedimento di verifica. Il potere di vigilanza edilizia resta estraneo ai termini decadenziali dell’art. 19 l. n. 241/1990, che operano solo per gli interventi eseguibili mediante SCIA.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile adiacente a un esercizio di ristorazione, ha segnalato al Comune l’illegittimo esercizio dell’attività di somministrazione in un giardino intercluso, dove insiste una struttura composta da quattro tendoni di circa 110 mq. Con l’istanza ex art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990 chiedeva l’avvio delle verifiche sul piano edilizio e commerciale, lamentando violazioni igienico-sanitarie, acustiche, antincendio e urbanistiche.
Il Comune ha riscontrato con due note: la prima del SUAP, che non rilevava illegittimità nei titoli commerciali; la seconda dell’Ufficio Controllo Edilizio, che qualificava il tendone come elemento di arredo in edilizia libera e segnalava l’avvenuta rimozione dal 15.09.2023. La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti, chiedendo anche la condanna del Comune a emettere l’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità del Comune. Gli atti impugnati non hanno carattere meramente confermativo, perché costituiscono l’esito delle verifiche avviate in seguito alla segnalazione e incidono sulla sfera giuridica della ricorrente. Quanto ai termini dell’art. 19 l. n. 241/1990, il comma 6-bis fa salve le disposizioni sulla vigilanza urbanistico-edilizia del d.P.R. n. 380/2001: i termini decadenziali operano solo per gli interventi eseguibili mediante SCIA, non quando l’opera necessiti di permesso di costruire. La vigilanza edilizia assume carattere doveroso e non è soggetta a decadenza.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’amministrazione ha qualificato la struttura come arredo sulla base dei soli rilievi strutturali, senza valutare l’uso concreto. Dagli atti emerge invece un’area di 110 mq pavimentata, dotata di impianto elettrico, aerazione e canna fumaria, accessibile dai locali e permanentemente dedicata alla ristorazione, come conferma la pratica di ampliamento presentata dalla controinteressata. Le verifiche fonometriche documentano la stagionalità ma non l’occasionalità della destinazione.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la precarietà va valutata con criteri non solo strutturali ma funzionali: se le opere soddisfano esigenze stabili e permanenti, la natura precaria è esclusa a prescindere dai materiali (Cons. Stato, Sez. VI, 27/02/2024, n. 1912; Cons. Stato, Sez. VI, n. 833 del 2023). La pertinenzialità urbanistica non giustifica opere di grande consistenza, e la tettoia che alteri in modo visibile l’edificio o produca durevole trasformazione del territorio integra nuova costruzione (TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 5419 del 2019).
Poiché il Comune ha omesso l’analisi funzionale, l’istruttoria è incompleta e il potere di vigilanza non è stato esercitato a pieno: il provvedimento del 18.09.2023 è annullato con obbligo di riattivare l’attività e adottare i provvedimenti conseguenti. Non può invece accogliersi la domanda di condanna alla demolizione. Il secondo motivo, sui profili commerciali, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata presentata la SCIA di ampliamento il 25.09.2023.
Nota della Redazione
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