Sottoscrizione illeggibile su timbro societario e mancato disconoscimento tempestivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 16266 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scrittura privata, la sottoscrizione illeggibile è comunque idonea a soddisfare il requisito di cui all’art. 2702 cod. civ., a condizione che sia possibile individuare con certezza il soggetto al quale la stessa deve essere riferita. Tale riferibilità è univocamente assicurata quando la firma sia apposta su un timbro sociale, atteso che la leggibilità non costituisce elemento necessario per la validità della scrittura. Ove la sottoscrizione sia apposta su un timbro societario, la sua riferibilità alla società può essere contestata solo mediante un tempestivo disconoscimento, ex art. 215 cod. proc. civ.; in mancanza, la scrittura è legalmente considerata riconosciuta e fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni, potendo essere valorizzata come quietanza dei pagamenti ivi indicati.
Il Fatto
La società Italia Appalti Srl aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della committente per il pagamento del residuo prezzo di lavori eseguiti su un immobile di sua proprietà. A seguito dell’opposizione, il Tribunale di Benevento aveva revocato il decreto, riducendo il credito in considerazione di pagamenti già intervenuti. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli aveva ulteriormente ridotto il credito, valorizzando una scrittura privata del 26.07.2012, prodotta dalla debitrice e non tempestivamente disconosciuta dall’appaltatrice, quale prova dei pagamenti effettuati. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme in tema di scrittura privata e di disconoscimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che, alla luce di Cass. Sez. U. n. 9611 del 10.04.2024, la partecipazione del Consigliere Delegato al Collegio giudicante, dopo aver formulato la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., non integra una ragione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. Nel merito, con il primo motivo, la ricorrente sosteneva l’inidoneità della sottoscrizione illeggibile ad integrare il requisito di una scrittura privata, rendendo superfluo il disconoscimento. La Corte ha respinto la tesi, affermando che la leggibilità della firma non è requisito di validità, essendo dirimente la sua riferibilità al soggetto, nella specie garantita dall’apposizione sul timbro sociale. L’art. 2702 cod. civ. attiene alla valutazione della provenienza delle dichiarazioni, non all’identificazione documentale della scrittura. Con il secondo motivo, incentrato sull’art. 215 cod. proc. civ., la società ha ribadito l’erronea attribuzione della qualità di scrittura privata al documento, sostenendo l’inutilità del disconoscimento. La Corte ha precisato che l’illeggibilità è irrilevante se la firma è apposta sul timbro societario, salvo che il disconoscimento, tempestivo, non ne neghi la riferibilità a un soggetto con poteri di rappresentanza. L’assenza di un tale atto ha comportato la valutazione del documento come elemento probatorio, con la sua qualificazione come quietanza e la conseguente dimostrazione dei pagamenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese e al pagamento di una somma ex art. 96 cod. proc. civ., nonché di un ulteriore importo alla Cassa delle Ammende, attesa la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. e la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2702 c.c. – Efficacia della scrittura privata
- Art. 51 c.p.c. – Astensione del giudice
- Art. 52 c.p.c. – Ricusazione del giudice
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 215 c.p.c. – Riconoscimento tacito della scrittura privata
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati