Veranda su balcone e diniego di sanatoria: doppia conformità e no affidamento (TAR Campania n. 5366 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del tempo non legittima un intervento edilizio abusivo ab origine e non radica alcun affidamento incolpevole tutelabile. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. La disposizione delle N.T.A. comunali che consente l’adeguamento igienico-sanitario mediante limitati incrementi volumetrici opera solo per interventi da realizzare nell’ambito di attività di manutenzione e non per opere già eseguite in difetto di titolo. La fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 ha carattere eccezionale e derogatorio: non grava sull’Amministrazione l’onere di verificarne i presupposti prima dell’ordine di demolizione, spettando al privato la relativa istanza e la prova rigorosa del pregiudizio strutturale per la parte conforme.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un appartamento, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva negato il permesso di costruire in sanatoria richiesto per una veranda in metallo e vetro realizzata su un balcone, priva di titolo edilizio. La domanda si fondava sulla necessità di un adeguamento igienico-funzionale, invocando la previsione delle N.T.A. del piano urbanistico comunale che ammette limitati incrementi volumetrici per il risanamento igienico-sanitario.

Con separato ricorso la stessa ricorrente impugnava la successiva ordinanza di demolizione, deducendone l’illegittimità derivata e vizi propri, tra cui la mancata applicazione della fiscalizzazione e l’indeterminatezza delle opere da rimuovere. I due giudizi venivano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, stante il rapporto di presupposizione tra i provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto l’operatività della norma delle N.T.A. invocata dalla ricorrente. La disposizione si colloca nell’ambito delle attività di mantenimento e riguarda l’adeguamento igienico-sanitario di edifici documentalmente carenti, da attuarsi mediante opere ancora da eseguire. Nel caso concreto si discute invece di un intervento già realizzato, oggetto di domanda in sanatoria, e la veranda non risulta riconducibile a un’attività di manutenzione conservativa.

Il Tribunale nega poi rilievo alla risalenza nel tempo del manufatto. La dichiarazione della ricorrente sulla realizzazione risalente non vale ad attribuire legittimità all’opera, poiché anche all’epoca era necessario il titolo edilizio, trattandosi di immobile situato nel centro storico e già soggetto alla legge urbanistica del 1942. Difetta pertanto il requisito dell’originaria conformità richiesto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

Quanto all’affidamento incolpevole, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il decorso del tempo rafforza il carattere abusivo dell’intervento e non legittima situazioni contra ius. La posizione giuridica dell’interessato non si consolida, e il mero trascorrere del tempo non preclude l’esercizio doveroso del potere di ripristino.

Sulla fiscalizzazione dell’abuso il Tribunale rileva l’inammissibilità della censura nel giudizio sul diniego, vertendosi su oggetto diverso. Nel merito dell’ordine di demolizione, ribadisce il carattere eccezionale e derogatorio dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001: incombe sul privato la dimostrazione rigorosa dell’obiettivo pregiudizio per la parte conforme, mentre le difficoltà dedotte attengono a profili logistici e non strutturali.

Infine, l’ordine di demolizione individua adeguatamente le opere tramite gli estremi catastali, e non è consentita la frammentazione dell’intervento per ricondurre il bagno nell’ambito delle tolleranze. I ricorsi riuniti sono pertanto respinti, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità della questione interpretativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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