Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio: legittimo il provvedimento del datore pubblico (TAR Campania n. 5364 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione del dipendente pubblico inadempiente all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, disposta ai sensi dell’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, costituisce adempimento di un obbligo di sicurezza del datore di lavoro e non contrasta con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. La mancata sottoposizione a vaccinazione determina la temporanea impossibilità della prestazione e il venir meno del sinallagma funzionale, con conseguente legittimità della mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro emolumento. Le scelte del legislatore in materia sanitaria sono sindacabili solo sotto il profilo della coerenza con le evidenze scientifiche e della non irragionevolezza, non essendo sostituibili dal giudice. Analoga conclusione vale per l’assegno alimentare, non dovuto al lavoratore che abbia liberamente scelto di non vaccinarsi.
Il Fatto
Alcuni dipendenti del personale penitenziario impugnavano davanti al TAR Campania gli atti con cui il direttore della struttura aveva accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e disposto la sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, ai sensi dell’art. 4-ter d.l. n. 44/2021. I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della norma per violazione della libertà di autodeterminazione, del principio di uguaglianza e del principio di precauzione, oltre all’inidoneità della misura a fronteggiare l’epidemia.
Chiedevano in via subordinata la reintegrazione in mansioni senza contatto con il pubblico o in lavoro agile, la corresponsione delle competenze arretrate e il risarcimento del danno. L’amministrazione eccepiva l’incompetenza territoriale per l’impugnazione della circolare ministeriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che il provvedimento è stato adottato nell’ambito del rapporto di pubblico impiego non privatizzato ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. L’eccezione di incompetenza territoriale è disattesa, perché l’impugnazione della circolare ministeriale è meramente formale e priva di censure specifiche.
Nel merito, il Tribunale ritiene di non dover rimettere la questione al Giudice delle Leggi: il ricorrente ha omesso di allegare gli elementi di irragionevolezza necessari a sostenere il vizio dei presupposti della decretazione d’urgenza, secondo il consolidato orientamento che circoscrive il sindacato ai casi di manifesta arbitrarietà.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale che ha già scrutinato la disciplina: le sentenze nn. 14, 15 e 16 del 2023 e, da ultimo, la sentenza n. 188 del 2024. In particolare, si ribadisce che la sospensione del lavoratore inadempiente costituisce per il datore l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, coerente con l’art. 2087 cod. civ. e con l’art. 18 d.lgs. n. 81/2008, e che l’assenza della prestazione giustifica la mancata corresponsione della retribuzione in virtù del principio di corrispettività.
La Corte esclude la configurabilità di tertia comparationis con le ipotesi di sospensione cautelare per procedimento penale o disciplinare, nelle quali la misura ha carattere provvisorio e non sanzionatorio. Viene meno anche l’argomento sull’assegno alimentare, non dovuto a chi decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza.
Quanto all’inidoneità della misura, al motivo sulla certificazione verde e alle violazioni delle direttive europee, il Tribunale li dichiara inammissibili per difetto di specificità ex art. 40, comma 2, cod. proc. amm. Le censure sul codice della protezione civile e sulla discrezionalità del legislatore sono respinte, essendo fondate su parametri non sovraordinati o già superati dal vaglio costituzionale.
La domanda caducatoria è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla sospensione, cessata il 25 marzo 2022, permanendo l’interesse all’accertamento. La domanda risarcitoria è respinta per carenza di allegazioni sulla quantificazione del danno, non supplibile con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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