Ordinanza sindacale contingibile e urgente: prova della proprietà e onere del Comune (C.G.A.R.S. n. 255 del 30.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 presuppone la titolarità del diritto di proprietà in capo al destinatario, quale indefettibile presupposto dell’obbligazione di fare imposta. Spetta all’ente locale l’onere della prova di tutti i presupposti legittimanti il potere esercitato, compresa la legittimazione passiva del destinatario. Le risultanze e i dati catastali, di rilievo prevalentemente fiscale, non surrogano la produzione dei titoli di provenienza né valgono a dimostrare la proprietà. La qualità di erede richiede un’accettazione espressa o tacita: la sola discendenza comprova la chiamata ereditaria, non l’accettazione, che deve essere provata dall’amministrazione.
Il Fatto
Il Sindaco di Palermo, con ordinanza contingibile e urgente, intimava alla ricorrente l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di un immobile, quale comproprietaria dello stesso. La destinataria impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo di non essere proprietaria né comproprietaria del bene e che la proprietà non era riconducibile nemmeno al proprio padre.
Il TAR rigettava il ricorso con compensazione delle spese. La ricorrente proponeva appello, insistendo nei motivi non accolti. In corso di causa i lavori venivano eseguiti da altri soggetti egualmente obbligati, e l’appellante prospettava la cessazione della materia del contendere, in subordine insistendo nei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente l’incidenza del fatto sopravvenuto. I fatti sopravvenuti determinano cessazione della materia del contendere solo se realizzano pienamente l’interesse sostanziale sotteso all’azione. L’esecuzione dei lavori da parte di altri obbligati costituisce attività materiale meramente esecutiva dell’obbligazione di fare e non soddisfa l’interesse dell’appellante a non essere riconosciuta comproprietaria. Non ricorre neppure l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., permanendo l’interesse a essere ritenuta estranea alla vicenda.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’ordinanza era stata emessa nei confronti dei presunti proprietari di un’unità immobiliare. Poiché la titolarità del diritto di proprietà costituisce presupposto indefettibile per individuare i soggetti tenuti all’obbligazione di fare, spetta al Comune l’onere della prova dei presupposti legittimanti il potere, inclusa la legittimazione passiva dei destinatari.
Tale prova non è stata fornita. Il Comune era risalito all’appellante mediante la sola consultazione della documentazione catastale. La Corte ribadisce che le mappe catastali non hanno rilievo decisivo in tema di accertamento della proprietà e non dispensano dall’onere di dimostrare il titolo, richiamando Cass. n. 3398/1984 e Cass. n. 4716/1980. Il Comune ha quindi erroneamente ritenuto sufficienti i dati catastali, senza approfondire le vicende successorie.
Neppure le indicazioni catastali conducono alla prova della proprietà: l’unità risultava intestata a più soggetti, tra cui un omonimo del padre dell’appellante con diversa data di nascita, non corrispondente. Quanto alla successione, la qualità di erede presuppone un’accettazione espressa (art. 475 c.c.) o tacita (art. 476 c.c.). In assenza di accettazione espressa, la discendenza comprova solo la chiamata all’eredità. Il Comune non ha provato che l’appellante avesse accettato l’eredità dei familiari, né che il padre avesse accettato quella del proprio genitore; l’accettazione tacita non è desumibile dalla denuncia di successione o dalla trascrizione, secondo Cass. n. 5275/1986, Cass. n. 5111/2009, Cass. n. 4843/2019 e Cass. n. 13639/2018.
Il motivo è accolto, con assorbimento degli altri e annullamento dell’ordinanza impugnata. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.