Il verbale di consegna definitiva non è atto traslativo della proprietà (TAR Sardegna n. 194 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di consegna definitiva di un’opera pubblica appartiene alla categoria degli atti di certificazione: documenta un fatto storico e non contiene alcuna manifestazione di volontà di trasferimento o di accettazione del trasferimento della proprietà. Esso non ha natura provvedimentale e non è lesivo degli interessi dell’ente che abbia formalizzato il proprio rifiuto di ricevere l’opera, risultando pertanto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto avverso lo stesso. Parimenti non è lesiva la nota con cui l’amministrazione trasmetta il verbale a uffici interni e annunci l’intenzione di agire in giudizio, difettando la rilevanza esterna. In assenza di specifica base legale, un atto amministrativo unilaterale a contenuto dichiarativo non può costituire modo di acquisto della proprietà, posto il principio di tassatività dei modi di acquisto di cui all’art. 922 cod. civ.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava il verbale con cui il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, in esito alla riunione tecnica del novembre 2018, procedeva alla consegna definitiva di un cavalcaferrovia a servizio delle navi traghetto, in parte all’Autorità di Sistema Portuale e in parte al Comune medesimo, oltre alla nota ministeriale che dava atto dell’operazione.
L’ente locale contestava la consegna “forzosa” e unilaterale, deducendo l’assenza di un formale procedimento amministrativo, la violazione della legge n. 84/1994 in materia di opere di grande infrastrutturazione portuale, l’imputazione della manutenzione all’ente proprietario e i vizi di eccesso di potere. Nel corso del giudizio l’accertamento della lesività degli atti assumeva rilievo centrale, essendo stata la questione anticipata in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di estromissione della società ferroviaria, trattandosi di contenzioso inerente un’infrastruttura che interessa il trasporto ferroviario e le invasature per le navi traghetto del gruppo. Passa poi all’esame della carenza di interesse, rilevata d’ufficio e anticipata alla discussione orale.
Il verbale impugnato viene qualificato come atto di certificazione, secondo l’insegnamento giurisprudenziale richiamato (Cons. Stato, Sez. II, n. 3544 del 2020): la verbalizzazione documenta un accadimento e va distinta dagli atti e dai fatti rappresentati. Dal suo tenore letterale non emerge alcuna consegna al Comune della quota parte non accettata dall’Autorità portuale; emerge invece la volontà dell’ente di non ricevere l’opera, espressa con nota allegata a formare parte integrante del verbale.
Ne consegue che l’atto non contiene manifestazione alcuna di trasferimento unilaterale della proprietà né di accettazione del medesimo, non ha natura provvedimentale e non è lesivo. Quanto alla nota del 18 marzo 2019, essa è diretta per mera conoscenza al Comune e indirizzata ad aggiornare uffici interni del Ministero; la stessa prefigura soltanto l’interessamento dell’Avvocatura distrettuale per l’avvio di un’azione giudiziaria, il che conferma il mancato trasferimento. Difetta quindi la rilevanza esterna e la nota si qualifica come mera lettera di trasmissione.
In via incidentale il Collegio rileva che dalla concessione edilizia e dal verbale di consegna provvisoria non emergono elementi per inferire la proprietà in capo all’ente locale né un impegno giuridicamente vincolante alla futura acquisizione. Richiamato il principio di tassatività dei modi di acquisto e la giurisprudenza sul punto (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3922 del 2022; TAR Marche, Sez. I, n. 635 del 2024), si osserva che le procedure di federalismo demaniale di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 85/2010 e all’art. 56-bis, comma 2, d.l. n. 69/2013 presuppongono un’apposita domanda o richiesta dell’ente territoriale. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse; le spese sono compensate in ragione della risalenza della controversia e della definizione in rito.
Nota della Redazione
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