Verifica di anomalia e divieto di modifica dell’offerta tramite riparametrazione dei costi (Cons. Stato n. 2597 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di affidamento di un accordo quadro, l’operatore economico non può, in sede di verifica di anomalia, rimodulare le voci di costo del conto economico poste a base dell’offerta presentata in gara, applicando le percentuali ivi indicate all’importo ribassato anziché a quello posto a base di gara. Una simile riparametrazione dei costi, ove finalizzata a mantenere fermo il ribasso offerto riducendo in diminuzione tutte le voci, integra modifica dell’offerta e ne determina l’esclusione, a prescindere dalla natura eventuale delle prestazioni extra-canone. Il principio di immodificabilità dell’offerta prevale su una lettura sostanzialistica invocata in nome del principio del risultato, quando la riduzione dei costi consegua alla riduzione dei ricavi. La chiarezza della lex specialis esclude, infine, l’errore scusabile quando disciplinare e capitolato convergano nell’individuare il parametro della base d’asta su cui calibrare l’offerta.
Il Fatto
La società appellante partecipa alla procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, indetta per la stipula di accordi quadro triennali relativi ai servizi di manutenzione edile e impiantistica di immobili. Viene in rilievo il lotto n. 2, il cui affidamento distingue i servizi a canone, remunerati a importo predeterminato e ribassato, dai servizi extra-canone, attività eventuali da retribuire secondo le singole prestazioni richieste.
La società risulta prima graduata, ma la sua offerta viene sottoposta a verifica di anomalia e poi esclusa. La stazione appaltante ritiene che, nelle giustificazioni, l’operatore abbia modificato l’offerta: il conto economico dei servizi extra-canone era stato costruito sull’intero importo posto a base di gara e, in sede di audizione, è stato ricostruito sull’importo ribassato, con riduzione delle voci di costo. Il TAR Lazio respinge il ricorso e i motivi aggiunti, confermando sia la chiarezza della lex specialis sia la legittimità dell’esclusione. Propone appello la società, che contesta la qualificazione della propria operazione come mera riparametrazione e, in subordine, l’ambiguità degli atti di gara.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato infondato. Il Collegio muove dal dato documentale: nei primi giustificativi il conto economico dei servizi extra-canone recava un totale di costi e un margine atteso di commessa; nella successiva audizione gli stessi valori risultano ridotti, con variazione del costo del personale, dei materiali, dei noli e, di riflesso, delle spese generali e dei costi della sicurezza. La circostanza che il ricavo atteso sia stato dapprima calcolato sull’intero importo a base di gara e poi rimodulato sull’importo ribassato dimostra la modifica dell’offerta.
La Corte precisa che la riparametrazione invocata dall’appellante ha avuto l’effetto reale di variare in diminuzione tutte le voci del conto economico su cui l’offerta era stata costruita, che altrimenti sarebbe risultata ingiustificabile. Non rileva, in senso contrario, la natura eventuale delle prestazioni extra-canone: il disciplinare richiede l’indicazione di un ribasso percentuale applicato all’importo a base di gara e ai prezzari di riferimento, cosicché il parametro di calibrazione dell’offerta era individuabile.
Il secondo motivo, articolato in via subordinata, è parimenti respinto. Il Collegio esclude un’incertezza interpretativa derivante dal confronto tra disciplinare e capitolato speciale. Gli artt. 17 e 18.3 del disciplinare stabiliscono che la percentuale di ribasso per i servizi extra-canone si applica all’importo a base di gara e ai prezzari; l’art. 3 del capitolato chiarisce che gli importi indicati servono a identificare il tetto massimo di spesa, mentre l’art. 15.3 conferma che le attività a richiesta sono valorizzate applicando il ribasso formulato in sede di gara. Le disposizioni, pur nel diverso ambito oggettivo, convergono sull’identico parametro.
Il Collegio ribadisce quindi l’immodificabilità dell’offerta e nega spazio a una lettura sostanzialistica fondata sul principio del risultato. L’appello è respinto; resta assorbita l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per carenza di interesse, riproposta ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. dal raggruppamento controinteressato. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
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