Verifica di anomalia tra discrezionalità tecnica e divieto di giudizio comparativo (TAR Sardegna n. 428 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’anomalia accerta se l’offerta sia, nel suo complesso ed ex ante, attendibile e affidabile in vista della corretta esecuzione del contratto. La valutazione ha natura globale e sintetica e non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ovvero in una caccia all’errore: costituisce apprezzamento tecnico discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo per evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La verifica di congruità non si svolge mediante un giudizio comparativo con altre offerte, ma con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata e alla capacità dell’impresa di eseguire le prestazioni al prezzo proposto. È ammessa la rimodulazione delle voci di costo in sede di giustificazioni, anche per correggere errori di calcolo, purché resti fermo il quantum originario dell’offerta e il suo equilibrio economico, non essendo consentito rimodulare le voci al solo scopo di far quadrare i conti. Sul contestatore grava l’onere di allegare concreti elementi da cui inferire il vizio dedotto.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa alla gara indetta dall’Autorità di Sistema Portuale per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un raccordo stradale nell’area portuale, con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. A fronte di un importo a base di gara di poco inferiore ai dieci milioni di euro, presenta un ribasso del 41,778%, mentre il costituendo RTI controinteressato offre il 40,001%.
All’esito del subprocedimento di verifica, il RUP ritiene l’offerta della ricorrente non affidabile e ne dispone l’esclusione; l’offerta del RTI è giudicata congrua e la gara gli viene aggiudicata, con successiva stipula del contratto. La ricorrente impugna l’esclusione, l’aggiudicazione, il bando e il decreto di approvazione del progetto esecutivo, chiedendo il risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto o per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la questione centrale consiste nel verificare se la stazione appaltante abbia correttamente esercitato il proprio potere valutativo sulla congruità delle due offerte. Richiamata la giurisprudenza formatasi sul codice previgente ma applicabile anche nel vigore del nuovo codice, il Tribunale ribadisce che il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e che il sindacato giurisdizionale non può atteggiarsi a rivalutazione sostitutiva della sostenibilità dell’impegno economico.
Nel merito, il RUP ha illustrato analiticamente, nella nota del 23.11.2023, le criticità dell’offerta con riferimento ai mezzi d’opera e alle analisi delle lavorazioni. In particolare, la ricorrente, anziché confermare la validità dei preventivi già prodotti, ne ha richiesti di nuovi per incrementare l’utilizzo della manodopera, che continua a risultare sottostimata rispetto al progetto. La verifica analitica sul 90% dell’importo dei lavori conferma l’anomala riduzione dei costi della manodopera, non soggetta a ribasso se non a seguito di dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale, rimasta indimostrata. Rileva inoltre il Tribunale che in sede di gara l’impresa aveva dichiarato di confermare il costo della manodopera stimato in progetto, per poi ridurlo considerevolmente in sede giustificativa, alterando il quantum iniziale dell’offerta e il suo equilibrio economico.
Quanto alla dedotta necessità di rimodulare le voci per rimediare agli errori del quadro economico, il Collegio osserva che gli asseriti errori e le incongruenze tra incidenza della manodopera e termine contrattuale di esecuzione sono oggetto di mere allegazioni prive di comprova documentale. Tali assunti, in assenza di concreti elementi di segno contrario, non scalfiscono le previsioni del progetto esecutivo, fondato sul prezziario regionale 2023.
La censura di disparità di trattamento è respinta sul rilievo che la verifica di congruità non richiede un giudizio comparativo tra offerte: è ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, sicché il raffronto non è indicativo. Nemmeno le doglianze avverse all’offerta della controinteressata trovano accoglimento: la valutazione favorevole delle giustificazioni non implica un dovere motivazionale stringente, incombendo sul contestatore l’onere di dimostrare l’irragionevolezza complessiva degli esiti; onere non assolto, essendosi la ricorrente limitata a considerazioni parcellizzate su singole voci di costo.
Il ricorso, comprensivo della domanda risarcitoria, è dunque respinto. Il Collegio non esamina l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, risultando la decisione assorbente, e compensa le spese in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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