Abuso edilizio in zona vincolata e ordine di demolizione come atto dovuto (Cons. Stato n. 8627 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione, in assenza di titolo, di un tracciato viario in calcestruzzo e di manufatti accessori costituisce intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, soggetto a permesso di costruire e non riconducibile a manutenzione ordinaria o straordinaria. L’ordine di demolizione ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto, fondato sull’accertamento del carattere abusivo dell’opera in area vincolata, essendo l’interesse pubblico al ripristino in re ipsa. L’Amministrazione non è tenuta a verificare preventivamente la sanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, rimessa all’iniziativa della parte. La valutazione sulla sostituibilità della sanzione pecuniaria attiene alla fase esecutiva e non integra vizio del provvedimento. Non è necessario il parere della Commissione edilizia integrata regionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere realizzate senza titolo all’interno di una proprietà comune: un tracciato viario in calcestruzzo, un’area pavimentata, una scala in ferro e una soletta in cemento armato. Il primo giudice ha respinto il ricorso su tutti e tre i motivi.
L’appellante ha riproposto in grado di appello le censure originarie, deducendo la non ascrivibilità di alcune opere alla propria sfera, la qualificazione degli interventi come manutenzione e la necessità del parere della Commissione edilizia integrata. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che le opere insistono su area compresa nel vincolo paesaggistico istituito con D.M. del 19 giugno 1958 e ricadente in zona di protezione integrale secondo il P.T.P. dell’isola. Sul primo motivo, il Consiglio rileva che l’ordinanza è stata notificata a entrambi i germani, proprietari esclusivi dei fondi, e che il tracciato viario, pur iniziando nel fondo dell’uno e terminando in quello dell’altro, assolve a una funzione unitaria. Ogni parcellizzazione risulta arbitraria; la determinazione delle quote di spettanza attiene alla fase esecutiva. Il giudice di prime cure non ha integrato la motivazione, ma applicato il principio della valutazione complessiva dell’alterazione urbanistica.
Sul secondo motivo, la Corte esclude la qualificazione come manutenzione: le opere determinano una stabile trasformazione del territorio e, in area vincolata, necessitano del previo permesso di costruire. Non rileva l’eventuale assoggettabilità a s.c.i.a., poiché l’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 non distingue tra titoli edilizi e impone la demolizione per ogni opera priva di titolo, a maggior ragione in zona vincolata. Il potere repressivo ha carattere vincolato e sorge dal solo accertamento dell’assenza del titolo.
La Corte esclude la natura pertinenziale in senso urbanistico: richiamando Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3127 del 2010, osserva che la nozione è più ristretta di quella dell’art. 817 cod. civ. e non copre opere di consistenza tale da alterare visibilmente i luoghi. La motivazione dell’ordinanza è adeguata, essendo l’interesse pubblico al ripristino in re ipsa, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, n. 4279 del 2014.
Quanto alla sanzione pecuniaria sostitutiva, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 1260 del 2012 e Cons. Stato, sez. VI, n. 1940 del 2016: l’ordine di demolizione è atto dovuto e la verifica di sanabilità ex art. 36 spetta all’iniziativa di parte. Sul terzo motivo, relativo al mancato parere della Commissione edilizia integrata, la Corte conferma che l’ordine di ripristino discende direttamente dall’applicazione dell’art. 27 e non costituisce irrogazione di sanzioni paesaggistiche.
L’appello è pertanto respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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