Termini del procedimento disciplinare militare decorrono dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile (Cons. Stato n. 3662 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini di 90 e 270 giorni previsti dall’art. 1392 d.lgs. n. 66/2010 per l’avvio e la definizione del procedimento disciplinare di stato decorrono dalla data in cui l’Amministrazione ha conoscenza integrale e certa della sentenza penale irrevocabile. Non è sufficiente la conoscenza del solo dispositivo o di estratti, né la definitività desunta da mere deduzioni. La conoscenza integrale presuppone copia conforme all’originale e l’attestazione formale di irrevocabilità apposta dalla cancelleria. Ai sensi dell’art. 867, quinto comma, c.o.m., la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio anche quando questa sia precedente e dovuta a infermità, se a quella data pendeva un procedimento penale o disciplinare conclusosi poi con la perdita del grado.
Il Fatto
Il ricorrente, Brigadiere capo della Guardia di finanza, era stato coinvolto in un procedimento penale per accesso abusivo al sistema informatico dell’anagrafe tributaria e rivelazione di segreti di ufficio. Il Tribunale di Roma lo aveva condannato a un anno di reclusione; la Corte di appello aveva confermato e la Cassazione, il 17 novembre 2020, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione.
Nel frattempo il militare era cessato dal servizio per infermità dal 20 luglio 2020. L’Amministrazione ha poi adottato il provvedimento di perdita del grado per rimozione, con decorrenza giuridica ed economica dal 20 luglio 2020 e iscrizione nel ruolo dei militari di truppa. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso; l’interessato ha appellato deducendo la violazione dei termini disciplinari e l’omessa pronuncia sugli effetti economici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce le tappe temporali per verificare il rispetto dei termini. La sentenza di Cassazione, pronunciata il 17 novembre 2020, è stata depositata il 18 gennaio 2021 e acquisita dall’Amministrazione il 20 aprile 2021. L’atto di contestazione è stato adottato e notificato il 12 luglio 2021, dopo 84 giorni: il termine di 90 giorni risulta rispettato. Il provvedimento conclusivo è stato emanato il 27 dicembre 2021, dopo 252 giorni: osservato anche il termine di 270 giorni.
Il percorso argomentativo si fonda sull’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2022, secondo cui i termini degli artt. 1392 e 1393 d.lgs. n. 66/2010 decorrono dalla conoscenza integrale e certa della sentenza che chiude il processo penale. Il riferimento alla conoscenza “integrale” esclude che bastino il dispositivo o estratti; la conoscenza “certa” richiede copia conforme all’originale e l’attestazione di irrevocabilità prevista dall’art. 27 reg. esec. c.p.p., non supplibile da deduzioni delle parti.
Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ritiene inammissibile, perché introduce in appello un profilo — la decorrenza economica rispetto al congedo per infermità — non specificamente sottoposto al primo giudice. Nel merito è comunque infondato: l’art. 867, quinto comma, c.o.m. stabilisce che la perdita del grado decorre dalla cessazione dal servizio, ovvero ai soli fini giuridici dalla sospensione precauzionale, se a quella data pendeva un procedimento conclusosi con la perdita del grado.
Poiché il rapporto era cessato per infermità il 20 luglio 2020, quando pendeva il procedimento penale conclusosi con condanna irrevocabile, l’Amministrazione ha correttamente applicato la norma. Il Collegio richiama la Sez. II n. 6914 del 2021: la cessazione per perdita del grado prevale su quella per congedo assoluto, senza violazione del principio di proporzionalità, poiché il militare degradato conserva il regime pensionistico di cui all’art. 52, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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