Scia alimentare, requisiti professionali e decadenza per mancata attivazione (Cons. Stato n. 2989 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito professionale richiesto per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita nel settore alimentare non è integrato dalla titolarità di altra società avente oggetto diverso, né dalla mera qualità di socio di società operanti nel settore. L’amministrazione che, entro il termine di sessanta giorni dalla Scia, inviti il privato a comprovare il requisito dichiarato e fissi un termine per l’adempimento, esercita tempestivamente il proprio potere inibitorio ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990. La decadenza per mancata attivazione dell’esercizio nel termine di centottanta giorni, prevista dall’art. 84, comma 2, lett. b), l.r. n. 22 del 2019, opera anche quando il titolare subentri in una precedente Scia. La natura plurimotivata del provvedimento consente l’assorbimento delle censure relative ai profili autonomi, una volta confermato uno dei capi motivazionali.
Il Fatto
Una società, titolare di un esercizio in Roma adibito prevalentemente a libreria e, in misura minore, alla somministrazione di alimenti e bevande, presentava nel luglio 2023 due Scia. Roma Capitale, con provvedimento del novembre 2024, inibiva gli effetti delle segnalazioni e vietava la prosecuzione delle attività. A fondamento, da un lato, la mancanza del requisito professionale — l’aver esercitato per almeno due anni nel quinquennio precedente attività nel settore alimentare o della somministrazione — e, dall’altro, l’inattività per oltre centottanta giorni dalla Scia, con conseguente decadenza.
Il TAR Lazio accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento alla sola attività di libreria, respingendo le altre censure. La società proponeva appello deducendo vizi del contraddittorio procedimentale, tardività del provvedimento e insussistenza dei presupposti della decadenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal motivo potenzialmente assorbente, relativo alla carenza dei requisiti professionali. L’appellante sosteneva che la contestazione avrebbe dovuto intervenire entro sessanta giorni dalla Scia o, al più, entro il termine di dodici mesi ex art. 21-nonies l. n. 241 del 1990. La Sezione ritiene il motivo infondato. Roma Capitale aveva inviato via pec, entro il termine di sessanta giorni, una richiesta di comprova del requisito dichiarato in Scia, con assegnazione di un termine di trenta giorni e avvertimento dell’inibitoria in caso di mancata risposta.
Le comunicazioni risultano recapitate al domicilio digitale risultante dalla Camera di commercio, con ricevute di consegna in atti. Irrilevanti le deduzioni sull’assegnazione d’ufficio dell’indirizzo, poiché l’appellante stesso riferisce di aver attivato un diverso indirizzo pec solo nei primi mesi del 2024. L’azione amministrativa è pertanto tempestiva, in linea con la previsione dell’art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990.
Nel merito, la Corte esclude che il requisito possa desumersi dalla titolarità, da parte del legale rappresentante, di altra società con oggetto diverso — vendita di articoli religiosi, souvenir, articoli per fumatori, cartoleria — anche se comprensiva di prodotti quali mentine e caramelle. Né rileva la qualità di mero socio di società operanti nel settore, poiché il requisito richiede la posizione di socio lavoratore o equivalente. Il difetto del requisito sostanziale, dichiarato in Scia, giustifica l’inibitoria.
Confermato uno dei capi motivazionali, la Sezione ritiene assorbite le ulteriori censure, stante la natura plurimotivata dell’atto. Passando comunque all’esame, rileva che i sopralluoghi della Polizia municipale avevano accertato il mancato svolgimento dell’attività per oltre centottanta giorni, mentre le fatture prodotte riguardavano solo attività di catering, diversa dalla somministrazione in loco oggetto di Scia. L’art. 84, comma 2, lett. b), l.r. n. 22 del 2019 non distingue la tipologia di Scia e si applica anche in caso di subingresso, poiché la ratio è l’attivazione dell’esercizio da parte del titolare. Il riferimento ai dodici mesi contenuto in alcune comunicazioni è irrilevante. Quanto al dedotto difetto di contraddittorio sul secondo capo motivazionale, l’appellante non indica elementi conoscitivi che avrebbe potuto apportare. L’appello è respinto con integrale compensazione delle spese, in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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