Valutazione di incidenza ambientale non può essere postuma (TAR Abruzzo n. 350 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di incidenza ambientale è procedura intrinsecamente preventiva: la sua funzione è accertare ex ante se l’intervento programmato possa produrre effetti negativi su un sito della rete Natura 2000, così che non è ammissibile una V.Inc.A. postuma svolta su opere già eseguite. Il nulla osta dell’ente gestore del parco che recepisca uno screening formatosi dopo la realizzazione della fase di cantiere viola l’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 ed elude l’autovincolo assunto con la prescrizione di un monitoraggio scientifico preventivo. La sola circostanza che le opere siano prive di titolo edilizio o di autorizzazione paesaggistica non incide sulla legittimità degli atti di V.Inc.A.. La determinazione comunale di approvazione dello screening è illegittima quando l’autorità procedente difetti delle competenze tecnico-scientifiche richieste o si limiti a recepire acriticamente lo studio del proponente.

Il Fatto

Due associazioni di protezione ambientale impugnano il nulla osta rilasciato dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, la determinazione comunale di approvazione dello screening di valutazione di incidenza ambientale e il presupposto parere favorevole. Gli atti riguardano un pontile e altre opere funzionali a un’attività di escursioni in barca nel lago di Capodacqua, area classificata ZPS e compresa nel territorio del parco.

Le ricorrenti deducono che la V.Inc.A. è stata prodotta dalla società proponente in forma postuma, dopo l’esecuzione delle opere, e che lo screening si è arrestato alla fase iniziale senza il monitoraggio delle nidificazioni imposto dall’Ente. Con motivi aggiunti censurano il difetto di pubblicità del procedimento e la carenza di competenze scientifiche del funzionario comunale che ha adottato la determinazione. Resistono il Comune e la controinteressata, eccependo il difetto di legittimazione e l’inammissibilità dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Il difetto di legittimazione è fondato per l’associazione ornitologica non iscritta nell’elenco di cui all’art. 18, comma 5, l. n. 349/1986: manca lo statuto e la prova dello stabile collegamento con il territorio, e gli esposti agli enti di vigilanza non valgono a fondare un autonomo ricorso (richiamati Consiglio di Stato, sez. I n. 2946/2019 e Consiglio di Stato, sez. V n. 4928/2014). La LIPU è invece legittimata ex lege perché iscritta nell’elenco dell’art. 13 l. n. 349/1986. I motivi aggiunti sono inammissibili solo quanto alla censura sulla omessa pubblicazione, nota alle ricorrenti già dal ricorso introduttivo, e ammissibili per le censure relative alla determinazione comunale, conosciuta solo tramite accesso documentale.

Nel merito il ricorso è fondato. Il percorso di V.Inc.A., secondo le Linee guida nazionali attuative della direttiva 92/43/CEE, si arresta allo screening solo se i dati raccolti dimostrano con certezza l’assenza di pregiudizio per l’integrità del sito. Nel caso concreto lo screening si fonda su uno studio intestato “V.Inc.A. postuma”, presentato dopo che la fase di cantiere era già stata avviata.

Il nulla osta è illegittimo perché non considera che lo studio non è corredato dal monitoraggio delle principali variabili naturali e delle nidificazioni, che la proponente avrebbe dovuto concordare con l’Ente. La prescrizione contenuta nel parere favorevole del 2020 costituiva un autovincolo: la relazione istruttoria dell’Ente riconosce essa stessa che, senza i risultati del monitoraggio preventivo, non sarebbe stato possibile rilasciare alcun nulla osta. L’avvio del cantiere aveva ormai alterato la situazione preesistente, rendendo impossibile il confronto imposto.

La scelta dell’Ente di acquisire una V.Inc.A. postuma per sanare l’anomalia contrasta con tale autovincolo e con l’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997: la procedura è intrinsecamente preventiva e non può essere condotta dopo l’intervento, poiché solo l’accertamento ex ante consente di stabilire se il progetto produca effetti negativi (richiamato Consiglio di Stato n. 4135/2021). Per le stesse ragioni è illegittima la determinazione comunale che recepisce quel parere.

Il Collegio ritiene irrilevante, ai fini dello scrutinio, l’assenza di autorizzazione paesaggistica o di titolo edilizio: si tratta di provvedimenti la cui mancanza non è causa ostativa del nulla osta, fermo restando che potrebbe giustificare la rimozione delle opere. Sono fondati anche i motivi aggiunti: le Linee guida impongono che l’autorità delegata alla V.Inc.A. disponga delle competenze tecnico-scientifiche necessarie, mentre la determinazione comunale è stata sottoscritta da un architetto e si limita a trascrivere lo studio del proponente, senza esame critico. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento del parere, della determinazione comunale e del nulla osta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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