Tassazione vincite estere escluse per libertà di servizi (Cass. civ. Sez. 5 n. 2243 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri dell’UE non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, nella formulazione ratione temporis vigente. Il diverso trattamento rispetto ai redditi di analoga natura provenienti da case da gioco nazionali costituisce una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 TFUE, che opera sia nei confronti dei prestatori sia dei destinatari dei servizi di gioco. Un trattamento differenziato può essere giustificato solo da comprovati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica ai sensi dell’art. 52 TFUE. Il medesimo principio si applica alle vincite conseguite in Paesi extra UE legati all’Italia da convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni modellate sui principi del mercato europeo, per le quali opera il criterio di tassazione alla fonte o quello worldwide, con esclusione della categoria dei redditi diversi.

Il Fatto

Nel dicembre 2009 il contribuente partecipava a tornei di poker in presenza presso case da gioco autorizzate a Varsavia e a Las Vegas, conseguendo vincite complessive che non dichiarava al Fisco italiano. All’esito di controlli finalizzati a contrastare l’evasione fiscale internazionale sul gioco d’azzardo, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento sintetico con il quale le somme venivano riprese a tassazione quali redditi diversi ai sensi dell’art. 67, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, oltre a sanzioni.

Il contribuente impugnava l’avviso, ma la Commissione Tributaria Provinciale e, successivamente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettavano il ricorso. Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di doglianza; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, vertendo entrambi sul sistema di tassazione delle vincite conseguite all’estero. Con il primo motivo il contribuente lamentava la violazione degli artt. 18, 52 e 56 TFUE e dell’art. 69, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917/1986, deducendo una disparità di trattamento rispetto ai proventi di case da gioco nazionali. Con il secondo motivo deduceva la violazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati Uniti e con la Polonia.

Richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in particolare da Cass. V, n. 13038/2021 e Cass. V, n. 22424/2023, la Corte ha ricordato che le vincite da giochi d’azzardo ottenute in case da gioco di altri Stati UE non possono essere tassate in Italia come redditi diversi, poiché tale imposizione integrerebbe una restrizione alla libera prestazione dei servizi tutelata dall’art. 56 TFUE. La pronuncia si pone in continuità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale ha dichiarato che gli artt. 52 e 56 TFUE ostano a una normativa nazionale che assoggetti a imposizione le vincite realizzate in altri Stati membri, esonerando i redditi di origine interna.

La Corte ha chiarito che i principi elaborati per il mercato europeo sono stati recepiti dall’OCSE nel modello di convenzione contro le doppie imposizioni, trasfuso nelle convenzioni stipulate con la Polonia e con gli Stati Uniti. Per tali vincite resta applicabile il criterio di tassazione alla fonte (l’imposta sugli intrattenimenti) o quello worldwide previsto dall’art. 22 del modello OCSE, ma è esclusa la riconducibilità alla categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67 d.P.R. n. 917/1986.

La sentenza impugnata non ha esaminato tali profili ed è stata pertanto cassata, con rinvio al giudice di merito. L’accoglimento dei primi due motivi ha determinato l’assorbimento dei restanti quattro, concernenti dedotte omissioni di pronuncia ed esame, questioni che potranno essere affrontate nel giudizio di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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