Il vincolo culturale su ruderi è legittimo se l’istruttoria è completa (TAR Marche n. 929 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di particolare interesse culturale di un bene immobile è espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione e si sottrae al sindacato di legittimità quando l’istruttoria è completa e la motivazione dà conto delle osservazioni dell’interessato. L’assenza, in passato, di un provvedimento di tutela non preclude l’adozione della dichiarazione ex art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004, perché la normativa di settore non prevede alcuna preclusione temporale. Il decorso del termine di conclusione del procedimento non consuma il potere amministrativo: determina soltanto la cessazione delle misure di salvaguardia adottate in via cautelare. L’estensione del vincolo ai terreni circostanti il bene tutelato si giustifica con l’esigenza di preservare i reperti archeologici eventualmente presenti nel sottosuolo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno agricolo in località Forcella, aveva acquistato l’area nel 2016 dopo aver verificato la destinazione urbanistica, che non evidenziava alcun vincolo culturale. Dopo gli eventi sismici dell’ottobre 2016 i ruderi di un vecchio fabbricato, già liberati dalla vegetazione, manifestavano segni di cedimento, rendendo necessaria l’istanza di abbattimento della parte pericolante.

Nel 2022 la Soprintendenza avviava il procedimento di dichiarazione di particolare interesse culturale del bene denominato Castello (Rocca) di Forcella. La ricorrente presentava osservazioni, che l’amministrazione rigettava; la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche adottava quindi la delibera impugnata, con cui sottoponeva a vincolo diretto i ruderi e le particelle circostanti. Il ricorso chiedeva l’annullamento, deducendo difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e vizi procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza istruttoria volta a sollecitare un’intesa tra Comune e Soprintendenza per ridurre il vincolo. Il Tribunale la ritiene non meritevole di accoglimento: la questione edificatoria discende dal P.R.G. comunale, non dal provvedimento impugnato, e il Comune non è stato evocato in giudizio. Il TAR non può farsi promotore di una variante urbanistica.

Nel merito, il quarto motivo è infondato. Il diniego di accesso agli atti non è stato impugnato con gli strumenti previsti, e il documento non esibito si è poi rivelato irrilevante rispetto al procedimento di tutela: la Commissione ha dichiarato il bene nello stato di fatto in cui si trova, a prescindere dalle vicende penali. Quanto al termine di conclusione, dall’art. 14 del D.Lgs. n. 42/2004 si desume che il suo decorso non consuma il potere, comportando solo la cessazione delle misure di salvaguardia.

Il secondo motivo, relativo alla delimitazione del vincolo, è anch’esso infondato: l’assenza delle sezioni AA-AB nella mappa catastale comporta la ricomprensione delle particelle nella loro interezza. La questione si sposta sul principio di proporzionalità e sul parere del MIBAC n. 12089 del 2004, il cui richiamo è superato dalla verifica del percorso istruttorio.

Sul merito sostanziale, il Tribunale ritiene che l’istruttoria sia stata completa: la Soprintendenza ha indicato i profili di interesse storico e archeologico, replicando alle osservazioni della ricorrente. La discrezionalità tecnica non appare irragionevole, e il riferimento alla scheda ICCD del 2004 conferma la rilevanza del bene. L’estensione del vincolo si giustifica con l’esigenza di verificare la presenza di reperti archeologici nel sottosuolo e di prescrivere cautele in sede di nulla osta.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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