Il vincolo di immodificabilità cessa solo con il piano paesistico (C.G.A.R.S. n. 469 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di immodificabilità apposto dall’Assessore regionale ai sensi dell’art. 5 della legge regionale Sicilia 30 aprile 1991, n. 15 cessa ex lege soltanto con l’approvazione dei piani paesistici. Ne consegue che, ove l’opera sia stata ultimata prima di tale approvazione, la misura di salvaguardia è pienamente efficace e il parere della Soprintendenza sfugge a valutazioni in concreto sull’impatto paesaggistico. In presenza di un vincolo assoluto di immodificabilità, il parere negativo della Soprintendenza costituisce atto vincolato, a fronte del quale l’Amministrazione non avrebbe potuto esprimere un contenuto diverso. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990: il provvedimento non è annullabile per vizi formali o procedimentali quando è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo del medesimo comma, che esclude l’operatività della norma in caso di violazione dell’art. 10-bis, richiama il solo secondo periodo e riguarda esclusivamente i provvedimenti discrezionali, non quelli vincolati.
Il Fatto
L’appellante aveva presentato nel 2004 al Comune di Lipari un’istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32, comma 43, del decreto legge n. 269 del 2003, relativa a un manufatto destinato a civile abitazione sito in Panarea, ultimato nel dicembre 2000 e parzialmente interrato. L’area ricadeva in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Il Comune, dopo aver istruito favorevolmente l’istanza con esclusione del terrazzo coperto, aveva richiesto il nulla osta della Soprintendenza. Questa, con nota del 17 maggio 2021, aveva trasmesso il parere negativo; il Comune aveva quindi rigettato l’istanza con provvedimento del 21 luglio 2021.
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sia il parere negativo sia il successivo diniego comunale, proponendo anche motivi aggiunti. Il TAR, con sentenza in forma semplificata n. 3587 del 1° dicembre 2021, aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. Da qui l’appello al C.G.A.R.S., che ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 268 del 7 luglio 2022 per assenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investiva la ritenuta vigenza del vincolo di immodificabilità al momento dell’ultimazione dell’opera. L’appellante sosteneva che il vincolo fosse cessato nel novembre 1997, mentre la costruzione era stata completata nel dicembre 2000. Il Collegio ha ricostruito la disciplina: l’art. 5 della l.r. n. 15 del 1991 individua le aree in cui è vietata ogni modificazione dell’assetto del territorio fino all’approvazione dei piani paesistici. La durata della misura di salvaguardia è quindi fissata ex lege e non lascia margini interpretativi.
Il vincolo imposto con il D.A. n. 7720 del 6 ottobre 1995 sull’arcipelago delle Eolie è venuto meno solo con l’approvazione del Piano paesistico delle Isole Eolie di cui al D.A. 23 febbraio 2001, che all’art. 4 ha espressamente dichiarato cessato il vincolo. Ne deriva che al momento dell’ultimazione delle opere la misura era pienamente efficace e che nessun margine residuava per valutazioni in concreto sull’effettivo impatto dell’abuso sul paesaggio.
Il secondo motivo riguardava la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. La Corte ha ribadito, in linea con la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VI, n. 6368 del 2023; sez. VII, n. 9428 del 2023), che il preavviso di rigetto si applica anche ai procedimenti di sanatoria e condono edilizio. Tuttavia, nel caso concreto, in virtù del perimetro della misura di salvaguardia e della natura assoluta del vincolo (C.G.A., ord., n. 78 del 2021), il parere della Soprintendenza costituiva atto vincolato.
La Corte ha quindi applicato l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, che esclude l’annullabilità quando è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Ha respinto la tesi dell’appellante fondata sul terzo periodo del medesimo comma: tale disposizione richiama il solo secondo periodo, riferito ai provvedimenti discrezionali (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 1575 e n. 478 del 2021). L’uso dell’avverbio “comunque” e il riferimento al “contenuto” confermano l’esclusiva applicazione ai provvedimenti discrezionali.
Dall’infondatezza dei primi due motivi è derivata l’infondatezza del terzo, relativo all’invalidità derivata del diniego di condono comunale. L’appello è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’oggetto e della parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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