Vincolo indiretto su immobili prospicienti bene culturale richiede procedimento ex art 45 (C.G.A.R.S. n. 995 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un immobile come bene culturale ex art. 10, comma 4, lett. g), d.lgs. n. 42/2004 non si estende automaticamente agli edifici privati che si affacciano sulla piazza tutelata ope legis. L’imposizione di un vincolo indiretto su un bene privato limitrofo presuppone l’apposito procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ex art. 13 del Codice, ovvero il procedimento ex art. 45, che non può prescindere dalla partecipazione del proprietario. L’ordine di reintegrazione ex art. 160 d.lgs. n. 42/2004 non integra una misura sanzionatoria vincolata analoga alla demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e richiede il rispetto delle garanzie partecipative.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile prospiciente una piazza del centro storico impugna l’ordine con cui la Soprintendenza gli ha intimato di presentare un progetto di demolizione delle opere realizzate in difformità e di ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente aveva già proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento, formatosi il silenzio-rigetto.
Il TAR Sicilia respinge il ricorso, ritenendo che la piazza sia bene culturale ope legis e che tale qualità si estenda agli immobili prospicienti, con conseguente vincolo indiretto. Il proprietario appella, contestando sia l’estensione automatica della tutela sia la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del Codice dei beni culturali e distingue i beni pubblici, tutelati in presenza di un interesse culturale generico, dai beni privati, per i quali serve un interesse particolarmente importante. Le piazze e gli spazi urbani dei centri storici risalenti a oltre settanta anni sono beni culturali ope legis ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 4, lett. g), indipendentemente da una dichiarazione di interesse, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 482 del 2011.
Il punto nodale è se il valore culturale della piazza si estenda alle quinte sceniche circostanti. La Corte ritiene che, pur essendo la piazza indubbiamente bene culturale, tale natura non si trasmetta automaticamente agli immobili privati prospicienti, come aveva invece ritenuto il TAR.
L’apposizione di vincoli indiretti su immobili privati deve scaturire dal procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ex art. 13. Il Collegio richiama la distinzione tra vincolo diretto e vincolo indiretto tracciata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6253 del 2021: il secondo grava sui beni circostanti per garantirne visibilità e fruizione. L’art. 45 consente prescrizioni anche ablative, ma esige un procedimento che non può prescindere dalla partecipazione del proprietario. Nel caso concreto tale procedimento non risulta mai avviato.
È fondato anche il motivo sulla mancata comunicazione di avvio. La Corte distingue l’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, misura sanzionatoria a procedimento vincolato, dall’ordine di reintegrazione ex art. 160 d.lgs. n. 42/2004, che il secondo comma espressamente assoggetta alla comunicazione dell’avvio del procedimento. La Soprintendenza ha privato l’appellante di ogni garanzia partecipativa.
L’appello è quindi accolto nei termini esposti e l’atto impugnato in primo grado è annullato, con spese di entrambi i gradi poste a carico dell’amministrazione e liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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